Statuto
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FINESTRA MADE IN ITALY”. Possono parteciparvi i costruttori di serramenti in PVC o altro materiale con produzione sul territorio italiano e che si impegnino a non commercializzare serramenti di importazione con la ragione sociale utilizzata per l’iscrizione all’Associazione.
Possono inoltre far parte dell’Associazione i produttori di componenti, di prodotti affini e complementari per la realizzazione del serramento e del foro finestra.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Ferrara (FE), viale Cavour 116 e può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sul territorio nazionale ed estero.
Art. 3 – SCOPO
Lo scopo primario dell’Associazione è la tutela della filiera di produzione italiana di qualità, nel rispetto sia delle norme cogenti che di riferimento del settore serramentistico oltre al rispetto delle verifiche sulla qualità eseguite dalla Società Terza di riferimento nella misura indicata dall’Associazione stessa.
L’Associazione non ha fini di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento ne’ alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
Condizione essenziale ed impegno dell’Associazione è l’aggiornamento ed il miglioramento costante del livello tecnico, qualitativo delle produzioni del settore, attraverso l’assistenza e l’informazione ai propri soci ed all’utenza, finalizzata all’implementazione permanente della qualità dei prodotti ed alla loro conoscenza ed affermazione sul mercato. Pertanto essa si prefigge di rappresentare gli interessi del comparto italiano del serramento in PVC e non, presso tutti gli interlocutori istituzionali e di promuoverne i prodotti sul mercato.
Ai fini di cui sopra, l’Associazione potrà direttamente svolgere attività di promozione presso Pubbliche Amministrazioni, Studi Professionali, serramentisti e sistemisti, mass-media nelle modalità e forme più consone finalizzate al raggiungimento dello scopo.
L’Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell’Associazione medesima.
Art. 4 –DURATA
L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.
Art. 5 –ASSOCIATI
Gli Associati possono essere soggetti professionali ed imprenditori in qualunque forma costituiti, sia di diritto italiano che estero purché rientrino nelle previsioni di cui al secondo comma dell’art. 1 del presente Statuto
Possono far parte dell’Associazione, inoltre, in qualità di Associati, Associazioni ed Enti che si riconoscano negli scopi dell’Associazione.
È responsabilità del Comitato Direttivo organizzare per gruppi omogenei fra Associati e definirne categorie e settori merceologici.
Secondo l’attività prevalente, gli Associati sono raggruppati in 5 categorie:
Associati Fondatori: sono gli Associati che hanno sottoscritto, anche a mezzo di procura, l’Atto Costitutivo dell’Associazione. Gli Associati Fondatori partecipano all’Assemblea e hanno diritto di voto, secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 10; eleggono il Consiglio Direttivo, e, se presenti, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; hanno il diritto all’utilizzo del logo di Associati Fondatori ed a fregiarsi del titolo di Associato Fondatore; a richiesta, pur se non membri eletti degli altri organi collegiali, possono comunque partecipare alle relative attività ordinarie e straordinarie ma senza diritto di voto;
Associati Ordinari: sono le aziende produttrici di serramenti intesi nel senso di finestre e porte finestre. Gli Associati Ordinari partecipano all’Assemblea e hanno diritto di voto, secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 10; eleggono il Consiglio Direttivo, e, se presenti, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; hanno diritto all’utilizzo del logo;
Associati Sostenitori: sono tutte le aziende non produttrici di serramenti, gli Enti, le imprese ed i soggetti professionali che si riconoscono negli scopi dell’Associazione e/o che concorrono alla fornitura di materiale necessario alla costruzione dei serramenti e dei relativi accessori in qualunque misura. Gli Associati Sostenitori partecipano all’Assemblea e hanno diritto di voto, secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 10. Hanno altresì diritto ad eleggere due o più rappresentanti scelti fra gli stessi che parteciperanno, con diritto di voto, al Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all’art. 15. Hanno diritto all’utilizzo del logo dell’Associazione in qualità di Associati Sostenitori.
Associati Installatori: sono le aziende non produttrici di serramenti la cui attività principale è la rivendita e/o l’installazione dei serramenti. Gli Associati Installatori partecipano all’Assemblea e hanno diritto di voto, secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 10. Hanno altresì diritto ad eleggere due o più rappresentanti scelti fra gli stessi che parteciperanno, con diritto di voto, al Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all’art. 15. Hanno diritto all’utilizzo del logo dell’Associazione in qualità di Associati Installatori.
Associati Onorari: sono tutti coloro che abbiano acquisito benemerenze o dato contributi materiali e/o morali all’Associazione, condividendo e riconoscendosi negli scopi dell’Associazione. Gli Associati Onorari partecipano all’Assemblea ma senza diritto di voto; hanno il diritto all’utilizzo del logo dell’Associazione in qualità di Associati Onorari; la loro partecipazione all’Associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
Al fine di favorire l’attività dell’Associazione e l’adesione alla stessa di un maggior numero di soggetti che si riconoscono negli scopi, viene riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di individuare, tramite apposita delibera, altra categoria di Associati che non rientra nelle tipologie di cui sopra, determinando modalità e quote di adesione.
Art. 6 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ammissione all’Associazione è fatta su domanda scritta del legale rappresentante del richiedente diretta al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente deve dichiarare di condividere gli scopi dell’Associazione, essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del “Regolamento Interno dell’Associazione” e degli eventuali ulteriori Regolamenti adottati dall’Associazione e di accettare tutti i predetti documenti nella loro integrità. Deve inoltre dichiarare di accettare nella loro integrità le deliberazioni eventualmente già adottate dagli organi dell’Associazione.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione espressamente richiesta dal Consiglio Direttivo al fine di poter valutare l’idoneità all’adesione.
Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
Entro otto giorni dalla comunicazione dell’ammissione, il soggetto ammesso dovrà versare gli importi della quota associativa annuale all’Associazione o secondo le modalità di pagamento stabilite dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, “Regolamento Interno dell’Associazione”.
L’iscrizione decorre dal giorno della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo; l’adesione all’Associazione, con i relativi obblighi, si rinnova annualmente.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato salvo i casi di recesso o esclusione di cui al successivo art. 8. La partecipazione all’Associazione non è trasferibile a nessun titolo.
Art. 7 – OBBLIGHI DEI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Associati hanno l’obbligo di:
- a) osservare lo Statuto e i Regolamenti adottati dagli organi dell’Associazione;
- b) attenersi alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- c) versare le quote di partecipazione, contributive e di funzionamento come deliberate dal Consiglio Direttivo;
- d) comunicare al Consiglio Direttivo dell’Associazione ogni variazione concernente 1’impresa medesima per la quale le norme vigenti, sia civilistiche sia fiscali, prevedono la formale comunicazione e/o pubblicazione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse le Camere di Commercio;
- e) non divulgare atti e fatti dell’Associazione dei quali siano comunque venuti a conoscenza e per i quali gli appositi organi dell’Associazione abbiano deliberato la riservatezza.
Ogni Associato, inoltre, si impegna ad utilizzare e pertanto divulgare il logo ed i segni distintivi dell’Associazione.
Art. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualifica di Associato viene persa per:
- recesso dall’ Associazione
- esclusione dall’ Associazione
Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, motivando le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Associazione presso la sede legale.
Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri assunti dallo stesso nei confronti dell’Associazione o di terzi anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi derivanti allo stesso dal presente Statuto.
L’esclusione di un Associato viene deliberata e sancita dal Consiglio Direttivo:
- per cambiamento di attività, qualora la nuova attività ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo non rientri in quella di competenza dell’Associazione;
- per condanna dei titolari o legali rappresentanti per reati contro il patrimonio che comportino l’interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici, fino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- per fallimento quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile;
- per gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale e comunque connessi alla qualità di socio o con gli scopi dell’Associazione;
- per morosità qualora il ritardo nel pagamento superi i 3 (tre) mesi dall’ultimo termine concesso. In questo caso il Socio moroso sarà tenuto anche al rimborso delle spese occorse ed occorrende per il recupero di quanto dovuto;
- per comportamenti che contraddicono l’art.3 del Presente Statuto e/o per atti particolarmente negativi nei confronti di altri soci o di operatori ed utenti del comparto.
Contro il provvedimento di esclusione l’Associato potrà ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione che lo riguarda, al Collegio dei Probiviri, se costituito, altrimenti in conformità alle disposizioni di legge.
Il Collegio dei Probiviri, se costituito, deciderà sull’istanza secondo quanto previsto dall’ Art. 24 del presente Statuto.
Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Segretario del Consiglio Direttivo
- Il Tesoriere
Tutte le cariche relative agli Organi dell’Associazione sono a titolo gratuito esclusa l’attività svolta dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. Ai membri del Consiglio Direttivo ed agli altri organi dell’Associazione è riconosciuto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi e alle Assemblee..
Tutte le cariche decadono al decadere, nei casi previsti dall’art. 8 dello Statuto, della condizione di socio delle aziende Associate che abbia espresso per le predette cariche il suo legale rappresentante.
Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è sovrana.
Essa è costituita da un rappresentante per ogni Associato che costituisce l’Associazione. Questo rappresentante potrà essere scelto tra i legali rappresentanti dell’azienda associata, e avrà la facoltà di farsi rappresentare da una persona appositamente delegata per iscritto e scelta fra i dipendenti o collaboratori abituali della azienda stessa o tra altri gli Associati dell’Associazione.
Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona oltre a quella dell’azienda rappresentata.
L’Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta all’anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta specifica richiesta da almeno un quinto degli Associati.
La convocazione dell’Assemblea potrà avvenire a mezzo Raccomandata, Raccomandata a mano, fax o PEC e dovrà essere inviata dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’ordine del giorno.
Affinché le riunioni dell’Assemblea siano valide è necessaria, in prima convocazione, la presenza di metà dei suoi membri, mentre in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione, salvo non sia specificato nell’avviso, si intende fissata un’ora dopo la prima.
Per le delibere vale la maggioranza semplice (metà + 1) del totale degli associati presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; ogni azienda ha diritto ad un voto. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.
I voti sono espressi pro quota a seconda della categoria di Associato. In particolare, gli Associati Fondatori e Ordinari sono portatori dei 3/5 (tre quinti) dei voti espressi, gli Associati Sostenitori sono portatori di 1/5 (un quinto) dei voti espressi e gli Associati Installatori sono portatori di 1/5 (un quinto) dei voti espressi.
Ai fini dell’assunzione di ciascuna delibera assembleare sarà pertanto applicata la media ponderata dei voti degli Associati, tenuto conto delle proporzioni di cui al capoverso precedente. Di seguito tabella esemplificativa delle modalità di calcolo:
VOTANTI ASSEMBLEA | VOTI PROQUOTA | voti espressi | ponderato PRO QUOTA | ||||||||
sì | no | sì | no | ||||||||
produttori | 3 | 5 | 60% | 30 | 18 | 6 | 24 | 3,6 | 14,40 | ||
installatori | 1 | 5 | 20% | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0,00 | ||
sostenitori | 1 | 5 | 20% | 20 | 6 | 17 | 3 | 5,1 | 0,90 | ||
53 | 30 | 26 | 27 | 53 | 14,7 | 15,30 | 30 |
Le votazioni avverranno per voto palese, salvo che per le nomine di persone per cariche sociali, le cui votazioni avverranno sempre con voto segreto nonché in ogni altra ipotesi in cui la maggioranza dell’Assemblea deliberi di procedere per voto segreto.
Le delibere relative alle modifiche dello Statuto dovranno essere approvate comunque dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea degli Associati.
Le delibere prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli Associati e saranno trascritte in apposito libro conservato presso la sede dell’Associazione e liberamente consultabile dagli Associati.
Art. 11– COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
I compiti dell’Assemblea degli Associati sono:
- procedere alla elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- eleggere l’eventuale Collegio dei Probiviri, e l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sui problemi e sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta;
- deliberare e discutere ogni anno sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su impegni finanziari a carico dell’Associazione per ogni eventuale gestione particolare, qualora ciò si ravvisi necessario per la tutela degli interessi generali che l’Associazione intende raggiungere, fissandone le modalità di ripartizione e di riscossione fra le aziende socie o fra quelle che con l’Associazione abbiano deciso di assumerli;
- ratificare le decisioni eventualmente prese dal Presidente in caso di improrogabile necessità;
- costituire organi consultivi fra le aziende operanti in settori omogenei;
- delegare proprie funzioni al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- deliberare sulle proposte di modifica della Statuto presentate dal Consiglio Direttivo nonché sullo scioglimento dell’Associazione;
- approvare i rendiconti annuali preventivi e consuntivi.
Art. 12– IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. E’ eleggibile alla carica di Presidente ogni Associato che risulti iscritto all’Associazione da almeno un anno oppure un soggetto che sia stato già membro del Consiglio Direttivo. Potranno altresì essere elette alla carica di Presidente ulteriori personalità che, pur non associate, si riconoscano e condividano gli scopi dell’Associazione.
Il Presidente uscente non avrà diritto di voto rispetto alla nomina del nuovo Presidente, salvo che il ruolo di Presidente uscente non sia ricoperto da una personalità nominata dall’Assemblea anche membro nel nuovo Consiglio Direttivo chiamato ad eleggere il nuovo Presidente.
Il Presidente dura in carica un triennio e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
L’elezione del Presidente avviene con il criterio del maggior numero dei voti del Consiglio Direttivo ricevuti da ciascun candidato alla carica di Presidente.
Il presidente può delegare a seconda delle necessità parte delle sue funzioni al Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni anticipate, il Vice Presidente sostituirà il Presidente sino al primo Consiglio Direttivo utile, che dovrà riunirsi il prima possibile e provvederà a nominare il nuovo Presidente.
Il Presidente decade dalla carica qualora si trovi nelle condizioni di cui all’art. 8 del presente Statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo al termine della procedura prevista dal presente Statuto e dal Regolamento per l’esclusione dell’Associato.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare specifici compiti e funzioni a comitati esecutivi o terze persone.
Art. 13– COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente provvede:
- all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, all’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione solo dopo previa consultazione e consenso del Consiglio Direttivo;
- a convocare e presiedere l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- a curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- propone al Consiglio Direttivo il Direttore.
Art. 14– IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere individuato fra i membri del Consiglio Direttivo o tra gli Associati dell’Associazione. Il Vice Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Vice Presidente fa parte, di diritto, del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Art. 15– IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dagli Associati scelti ed eletti consiglieri fra i componenti l’Assemblea con il criterio del maggior numero dei voti ricevuti fra i candidati consiglieri.
Il Consiglio Direttivo sarà composto, alle condizioni di seguito indicate, dal seguente numero di consiglieri, oltre al Presidente e al Vicepresidente se eventualmente eletti all’esterno del Consiglio Direttivo:
- qualora l’Associazione conti al suo interno sino a 100 associati, indipendentemente dalla categoria di associato: 10 consiglieri (di cui 6 consiglieri eletti dagli Associati Fondatori e Ordinari, 2 consiglieri eletti dagli Associati Installatori e 2 consiglieri eletti dagli Associati Sostenitori);
- qualora l’Associazione conti al suo interno da 101 a 150 associati, indipendentemente dalla categoria di associato: 15 consiglieri (di cui 9 consiglieri eletti dagli Associati Fondatori e Ordinari, 3 consiglieri eletti dagli Associati Installatori e 3 consiglieri eletti dagli Associati Sostenitori);
- qualora l’Associazione conti al suo interno più di 150 associati, indipendentemente dalla categoria di associato: 20 consiglieri (di cui 12 consiglieri eletti dagli Associati Fondatori e Ordinari, 4 consiglieri eletti dagli Associati Installatori e 4 consiglieri eletti dagli Associati Sostenitori).
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante lettera raccomandata, fax o PEC, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno sette giorni prima dell’adunanza stessa.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno 4 (quattro) volte all’anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per le modalità di riunione si fa riferimento al Regolamento Interno.
II Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti, anche mediante teleconferenza. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; le decisioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda l’importo indicato nel Regolamento Interno) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
I Consiglieri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, purché resti in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di nomina assembleare, il Consiglio resta in carica e la prima Assemblea utile dovrà provvedere alla loro sostituzione (facendo riferimento, se esistenti, ai primi candidati Consiglieri inizialmente non eletti) o alla riduzione del numero dei Consiglieri in carica sino alla scadenza naturale.
In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei Consiglieri in carica di nomina assembleare, si intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo ed il Presidente o il Vice-Presidente o comunque uno dei membri non dimissionari dovrà convocare d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo ai senti del presente Statuto.
Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, l’organo uscente potrà svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.
Art. 16– COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
- a) eseguire le delibere dell’Assemblea degli Associati;
- b) decidere l’ammissione di nuovi Associati e la loro esclusione;
- c) predisporre ogni anno il rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- d) deliberare su ogni atto di carattere finanziario anche se eccede l’ordinaria amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e) nominare e/o revocare un Direttore ed approvare la nomina del Segretario;
- f) eleggere il Presidente e nominare il Vice Presidente;
- g) incaricare gli organi consultivi di studiare ed esprimere dei pareri su problemi specifici;
- h) ratificare le convenzioni stipulate dal Presidente con altre associazioni di categoria;
- i) nominare temporaneamente il Comitato dei Saggi, se necessario, per vagliare le candidature alla Presidenza da sottoporre all’Assemblea;
- l) raccogliere le candidature alle varie cariche elettive da sottoporre all’Assemblea degli Associati, che devono pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea;
- m) ratificare le decisioni prese in emergenza dal Presidente;
- n) assumere l’iniziativa di studi che ritenga utili, per il conseguimento dei fini dell’Associazione nei limiti di spesa dell’ordinaria amministrazione;
- o) fissare l’entità delle quote associative e le modalità di riscossione;
- p) deliberare l’adesione dell’associazione ad altre associazioni di categoria.
- q) istituisce gruppi di lavoro stabilendone le finalità ed i compiti ed assegnando programmi; ne nomina altresì i responsabili autorizzandoli, eventualmente, a sottoscrivere contratti e stipulare accordi.
- r) nominare eventualmente il Tesoriere.
Art. 17– COMITATO ESECUTIVO
– omissis –
Art. 18 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario, la cui nomina compete al Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Associati.
Art. 19 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti (ove nominati) nonché il Libro Associati.
I libri dell’Associazione sono liberamente visibili ai membri dell’Associazione; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 20 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.
Art. 21– COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI CATEGORIA E GRUPPO MISTO
– omissis –
Art. 22– COSTITUZIONE DI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo può costituire o sciogliere comitati o gruppi di lavoro per particolari problemi.
Il Consiglio Direttivo nomina i Responsabili di eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro, ne approva i programmi, ne stabilisce la durata e, su consiglio dei Responsabili, ne nomina i membri.
La convocazione di ogni singolo gruppo o comitato viene fatta dal proprio Responsabile, quando lo ritenga opportuno o a richiesta di due membri del gruppo o della comitato.
I gruppi e i comitati si pronunciano su problemi sottoposti loro dal Consiglio Direttivo riferendo allo stesso.
I Responsabili dei gruppi di lavoro o dei comitati partecipano, a richiesta del Presidente, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 23– IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea degli Associati può nominare il Collegio dei Revisori; in caso di nomina esso è composto da tre membri, scelti dall’Assemblea degli Associati tra i suoi partecipanti o anche tra i non Associati.
Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee con facoltà di parola senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori è competente a:
- a) controllare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo prima della presentazione all’Assemblea degli Associati per l’approvazione;
- b) svolgere attività di controllo sull’operato degli organi associativi;
- c) svolgere attività di controllo sulla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri dell’Associazione;
- d) riferire sui risultati delle attività suddette all’Assemblea qualora espressamente richiesto.
Al collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio sindacale delle società per azioni.
Art. 24– IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea degli Associati dell’Associazione può nominare un Collegio dei Probiviri composto da tre membri che possono essere scelti anche fra i non Associati.
I componenti del Collegio non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche sociali.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente e propone al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, le norme del proprio funzionamento.
Al Collegio dei Probiviri viene richiesto il proprio parere su iniziativa degli organi associativi o dei singoli Associati per tutte le controversie che possono sorgere nell’ambito dell’Associazione stessa.
Nel caso previsto dall’Art.8 del presente statuto il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, sui ricorsi che gli vengono presentati, con i poteri dell’arbitro amichevole compositore.
Il Collegio dei Probiviri può anche essere interpellato dal Consiglio Direttivo in caso di controversa interpretazione delle norme statutarie.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. In ogni caso, il Collegio dei Probiviri, come validamente costituito dall’Assemblea degli Associati, rimane in carica fino alla nomina di nuovi componenti.
Art. 25– INCARICHI A COLLABORATORI E DIPENDENTI
Gli incarichi a persone, società o istituti, saranno decisi dal Consiglio Direttivo e conferiti dal Presidente entro i limiti di spesa dell’ordinaria amministrazione.
Per ogni rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione e tutti gli altri oneri saranno a carico dell’Associazione.
Art. 26– PATRIMONIO
Il Patrimonio è costituito dalle quote associative annue versate dagli Associati e da erogazioni fatte da chiunque a qualunque titolo, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
Le quote associative e gli altri contributi versati non sono ripetibili.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione o ne sostengono e condividono gli scopi;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) di contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, dell’Unione Europea anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- d) di erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- e) degli introiti proventi o entrate comunque denominati realizzati nello svolgimento della sua attività sociale.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi.
La modifica in eccesso che superi la misura del 20% della quota associativa annuale costituisce giusta causa di recesso da parte dell’Associato.
L’Associato che per qualsiasi motivo esca dall’Associazione non ha diritto sul Patrimonio.
In ogni caso è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’esercizio va dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Salvo diverse disposizioni di legge, al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario secondo i principi di cassa, corredato di una relazione sull’attività svolta e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) nonché un rendiconto preventivo per l’anno successivo. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 28 –AVANZI DI GESTIONE
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 29– QUOTE ASSOCIATIVE
Ciascun Associato è tenuto a pagare la quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le quote, i termini e le modalità di pagamento delle medesime verranno fissate dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso è ammessa la trasferibilità delle quote e della loro rivalutabilità.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo comporta la sospensione dei diritti di intervento e di voto nell’Assemblea degli Associati a carico dell’Associato moroso e fermo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto per il caso di esclusione del socio.
Art. 30– SPESE
Le spese dell’Associazione dovranno essere fatte secondo gli stanziamenti di bilancio preventivo e su delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 31– SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con delibera dell’Assemblea degli Associati a maggioranza di ¾ (tre quarti) dei voti di tutti gli iscritti all’ Associazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità e ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
– omissis –
Art. 33– NORME GENERALI E RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni speciali di legge oltre che quelle del Codice Civile in materie di Enti contenute nel Libro Primo ed in subordine alle norme contenute nel Libro Quinto.