“La presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
Lo ha chiarito, con una norma di interpretazione autentica, l’Agenzia delle entrate nella Circolare 13/E del 13 Giugno 2023 sulle novità normative relative al Superbonus (LEGGI TUTTO).
“I termini previsti sono quelli definiti dal Decreto Blocca Cessioni e la frase precedente, quindi, stabilisce in maniera indiscutibile il fatto che la procedura di variante al titolo edilizio non incide sulla data di deposito dello stesso e quindi non influisce sulle scadenze temporali introdotte dalla legislazione in materia di cessione del credito e sconto in fattura”, osserva in un articolo ANFIT.
“A riprova di ciò, la Circolare riporta anche una serie di esempi relativi alle casistiche per le quali la procedura di variante non impatta sulla data di riferimento del titolo edilizio:
- modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
- variazione dell’impresa incaricata dei lavori;
- variazione o del committente;
- realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
In ultimo, la Circolare cita il comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ribadendo che le varianti in corso d’opera possono essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA inizialmente presentata”.
La Circolare 13/E “riconferma quanto indicato dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna in materia di CILAS e impatto sulla data di riferimento in caso di varianti in corso d’opera”, conclude ANFIT.
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