Anfit: vi sono altri vincoli che vanno comunque soddisfatti, come il rispetto del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 (i cui valori di riferimento sono mutati a partire dal 1° Gennaio) e la trasmissione ad ENEA dei dati che caratterizzano l’intervento
Giovedì 21 Gennaio 2021
Negli ultimi tempi nel mondo del serramento l’appeal del bonus ristrutturazione è stato via via crescente, anche a causa delle limitazioni sempre più stringenti per quanto riguarda l’accesso all’Ecobonus. Il ragionamento è abbastanza semplice: a parità di incentivo (50%) perché non scegliere la strada apparentemente più agevole?
Senza avventurarsi nella risposta a questa domanda, l’utilizzo del bonus ristrutturazione ha fatto (ri)emergere un tema di cui l’associazione Anfit aveva già parlato in altre occasioni (clicca qui), ovvero la presunta necessità di corredare la documentazione richiesta per questo tipo di strumento con una CILA o una SCIA.
L’opinione più diffusa è la seguente: se uso il bonus ristrutturazione devo fare la SCIA, o almeno una CILA.
La realtà però sta in maniera diversa, ma molti (anche in ambito istituzionale) sembrano non esserne al corrente.
Questo tema è stato recentemente trattato anche da GuidaFinestra e di seguito Anfit ne analizza i diversi aspetti.
La prima considerazione da fare è la seguente: la sostituzione dei serramenti è una procedura che rientra nell’alveo dell’edilizia libera. Tale concetto è contenuto sia nel Decreto Ministeriale “SCIA 2” del 2 Marzo 2018 (“Glossario per l’edilizia”), sia nell’ultima versione del D.P.R. 380/01 “Testo Unico dell’Edilizia”, recentemente aggiornato attraverso dalla Legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni” (clicca qui per approfondire).
La seconda riflessione riguarda, invece, le implicazioni derivanti dalla tale categorizzazione. Infatti, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono il deposito in Comune allo Sportello Unico dell’Edilizia di una CILA o di una SICA, gli interventi in edilizia libera non sono soggetti a questo vincolo.
Posto che quest’ultima indicazione è valida a prescindere dal percorso di incentivazione fiscale (Ecobonus o Bonus Ristrutturazione), ne discende che la sostituzione dei serramenti non comporti il deposito di CILA o SCIA in Comune.
A vari livelli queste indicazioni non sono però state ancora recepite e per tale ragione è buona norma verificare il regolamento che caratterizza il Comune in cui si sta operando.
In conclusione, in caso di sostituzione di serramenti incentivata attraverso il bonus ristrutturazione non è necessario produrre o depositare SCIA o CILA. D’altra parte, vi sono altri vincoli che vanno comunque soddisfatti, come il rispetto del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 (i cui valori di riferimento sono mutati a partire dal primo Gennaio, come indicato qui) e la trasmissione ad ENEA dei dati che caratterizzano l’intervento.