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Marcatura CE dei serramenti: importanza e responsabilità

La mancata Marcatura CE comporta sanzioni di natura penale, sia pecuniarie che detentive, e di natura amministrativa, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2017. Ma cosa succede dal punto di vista della responsabilità civile? Anfit risponde richiamando due recenti sentenze, focalizzando l’attenzione sulle conseguenze che possono scaturire a livello contrattuale nei confronti dell’acquirente o del committente nel caso in cui non venga rispettate la normativa da parte del produttore.

 

La marcatura CE è un contrassegno che viene apposto su tutti quei prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria. Viene emessa dal produttore con il fine di dichiararne la conformità (dichiarazione di conformità o prestazione) ai requisiti di sicurezza previsti dai regolamenti comunitari applicabili.

 

La disciplina della Marcatura CE per i prodotti da costruzione, anche i serramenti, è dettata a livello europeo dalla direttiva 89/106/CEE poi abrogata e sostituita dal Regolamento n. 305/2011, nel quale la precedente direttiva è stata sostanzialmente trasfusa e razionalizzata. Nel diritto interno la stessa è stata recepita con il D.P.R. del 21 aprile 1993, n. 246 recante il “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

 

La responsabilità dell’apposizione della Marcatura CE sui serramenti (e sugli altri prodotti da costruzione) è esclusivamente a carico del produttore. Quindi deve:

  • fornire la DoP (Dichiarazione di Prestazione);
  • fornire la documentazione tecnica;
  • apporre l’etichetta della Marcature CE sul prodotto, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento;
  • assicurare che il prodotto abbia un numero identificativo;
  • ritirare la merce dal mercato nel caso in cui il prodotto si riveli non conforme alla DoP.

 

Secondo la normativa è obbligatoria sia l’apposizione della marcatura CE sia la consegna della documentazione di accompagnamento. Inoltre, per prodotti come il serramento, che hanno implicazioni sul risparmio energetico, è necessario che un ente terzo notificato verifichi la sussistenza dei requisiti dichiarati.

 

La marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie e attesta la conformità del prodotto finito alla normativa UE.

Cosa succede se il produttore viene meno agli obblighi della Marcatura CE?  Quali sono le responsabilità che la giurisprudenza ravvisa in capo al produttore/venditore o all’appaltatore?

 

Anfit risponde analizzando due sentenze recenti.

1) Assenza della Marcatura CE sui serramenti – contratto di compravendita

 

Si fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Monza del 21.04.2015 che riguarda una fornitura di serramenti, per i quali la società produttrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda cliente per ottenerne il pagamento. Quest’ultimo non era stato eseguito dall’azienda cliente in quanto la fornitura era priva di Marcatura CE e relativa documentazione.

Alla luce dei fatti e appurate le veridicità delle tesi, il giudice ha qualificato la vendita come “aliud pro alio”, ovvero “una cosa per un’altra”. Ciò accade quando il bene venduto risulti difforme da quanto concordato, nonché quando sia privo delle caratteristiche funzionali idonee a soddisfare i bisogni del cliente. Essendo la Marcatura CE indispensabile per garantire il prodotto, questo è stato definito inadeguato all’uso per cui era stato destinato. Per questi motivi il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo pendente sull’azienda cliente, che non ha dovuto adempiere al pagamento dei serramenti forniti.

2) Assenza della Marcatura CE sui serramenti – contratto di appalto

In questo caso si fa riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 5.10.2017, in cui il titolare di una ditta privata aveva citato in giudizio un’associazione per la quale aveva fornito e posato porte e finestre in forza di un contratto di appalto; causa: mancato pagamento. L’associazione ha presentato la tesi secondo la quale la fornitura (finestre, portefinestre e portoncini) era sprovvista della Marcatura CE e della relativa documentazione. L’epilogo di questo contenzioso è stato la risoluzione del contratto senza obbligo di pagamento da parte dell’associazione, in quanto la merce è stata definita inadatta alla sua destinazione. A nulla è valsa l’obiezione dell’appaltatore che aveva affermato che “in quanto artigiano non era tenuto alla certificazione dei prodotti”, poiché il giudice ha sottolineato che anche le micro-imprese sono soggette alle disposizioni sulla marcatura CE”.

 

I prodotti privi di Marcatura CE sono qualificati come incommerciabili e pertanto completamente inidonei all’utilizzo e alla distribuzione.

 

 

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