Il Bonus Facciate 90pc rischia di decollare privato di una parte fondamentale dell’aspetto esterno di un edificio: i serramenti e le schermature. Questo stando a un correttivo (vedi qui sotto) del secondo pacchetto di emendamenti al ddl Legge di Bilancio 2020 presentato alla Commissione Bilancio del Senato dai due Relatori Rossella Accoto (5S) e Dario Stefàno (Pd).
Lo segnala Finco, la Federazione delle imprese per le Costruzioni (ne sono soci Acmi, Anfit, Assites e Unicmi), il cui direttore Angelo Artale ha immediatamente evidenziato l’ulteriore penalizzazione di serramenti e schermature al senatore Gianni Girotto, presidente della 10.a Commissione Bilancio, e alla Relatrice della legge Rossella Accoto.
Scrive Artale ad Accoto: “faccio riferimento al nostro recente incontro, in cui Le avevamo evidenziato taluni aspetti che penalizzano due importanti componenti dell’efficienza energetica quali infissi e schermature solari (retrocessi al 50% al posto dell’iniziale 65%), per sottolineare l’ulteriore penalizzazione contenuta nell’emendamento depositato dai Relatori che include le superfici opache ed esclude dal bonus maggiorato quelle trasparenti come infissi e schermature dall’ambito del bonus in oggetto”.
Unico dato positivo dell’emendamento è il raccordo con la legislazione energetica al comma 2 dove si legge: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015”. Ma anche qui si poteva meglio.
Infatti, secondo l’emendamento, riferimento per la trasmittanza termica (ma di che cosa?) sarà la Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. Una Tabella concepita dieci anni fa! I consulente tecnici dei Relatori avrebbero potuto almeno sforzarsi un attimino e rifarsi ai valori delle Tabelle del Decreto Requisiti minimi e in particolare a quelle dell’ Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4) Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica.
Naturalmente i valori non dovrebbero essere quelli dell’anno 2015 quanto quelli del 2021, anticipando i valori “NZEB” che oramai sono dietro l’angolo. Per di più lavori complessi come quelli del rifacimento dell’involucro esterno degli edifici molto probabilmente tracimerebbero nel 2021.
Uno straordinario bonus facciate 90pc meriterebbe un piccolo impegno in più da parte di committenti e di progettisti.
Ovviamente all’interno dell’emendamento non si fa nessun accenno al micidiale coefficiente H’t contenuto nel Decreto 26 giugno 2015 che fa disperare progettisti e costruttori.
Comunque il tratto più grave dell’emendamento è il comma 1 che favorirà pigrizia e “voglia di non fare”. Il bonus facciate 90pc diventerà il bonus pittata 90pc. E addio alla riqualificazione energetica degli edifici per almeno 30-40 anni.
Una nota finale riguarda la delimitazione territoriale del bonus facciate 90pc. L’emendamento cita le zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 che detta i limiti e le regole in materia urbanistica, valide su tutto il territorio nazionale e recepite dai Piani Regolatori Generali di ciascun comune italiano. Le definizioni di zone A e B secondo il DM sono:
25.2000
I Relatori
Sostituire l’articolo 25, con il seguente:
«Art. 25. – 1. Per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
5. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la detrazione di cui al presente articolo, ferma restando la ripartizione in dieci quote annuali, si applica nella misura 50 per cento».
a cura di Ennio Braicovich