A chi spettano i bonus edilizi? Chi può accedere al bonus ristrutturazione, l’ecobonus al 65% e il superbonus? A queste domande ha risposto un’analisi di Anfit (l’Associazione Nazionale per la tutela della finestra made in Italy). Lo studio analizza la possibilità di accedere alle diverse detrazioni da parte delle imprese de lle P.IVA, differenziando tra i tre principali bonus per la riqualificazione e ristrutturazione della casa.
Spesso le condizioni di accesso ai bonus edilizi non sono conosciute, ecco perché l’analisi di Anfit cerca di chiarire, grazie alla normativa di riferimento, quali sono le condizioni di accesso ai principali bonus fiscali per l’edilizia.
Chi può usufruire del bonus ristrutturazione 2023?
La norma di riferimento per capire chi può usufruire del bonus ristrutturazione è l’articolo 5 del TUIR. Esso stabilisce che tale detrazione è rivolta esclusivamente ai soggetti IRPEF, ovvero alle persone fisiche e alle microimprese (SS, SNC, SAS), in relazione ad immobili ad uso residenziale e ad immobili che ricadono in ambito privatistico, ovvero non rientranti fra ibeni strumentali o merce (vedasi definizione precedente).
Le agevolazioni in esame non sono mai applicabili alle società soggette a tassazione IRES (SRL, SRLS, SPA) a prescindere dalla tipologia di immobili.
Chi ha diritto all’ecobonus al 65%
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La Risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate del Giugno 2020ha modificato le precedenti direttive dell’AdE, indicando esplicitamente che, fatto salvo il rispetto delle classiche condizioni alla base dello sviluppo dell’Ecobonus (edificio esistente, etc.), possono accedere all’Ecobonus i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, senza limitazioni né di tipo oggettivo (categorie catastali) né di tipo soggettivo (persona fisiche, titolari e non di reddito di impresa, società di persone e di capitali).
Viene quindi a cadere la distinzione tra i seguenti tipi di immobili:
che a questo punto possono essere tutti soggetti ad Ecobonus.
Chi può usufruire del superbonus nel 2023?
Per quanto riguarda il superbonus, lo studio ANFIT, ricorda che ci sono i seguenti documenti di riferimento:
I primi due stabiliscono che possono beneficiare del Superbonus solo le seguenti categorie:
con la precisazione che imprese e professionisti rientrano nell’agevolazione esclusivamente nel caso di interventi su parti comuni condominiali, come quando una società possiede un negozio al pianterreno di un condominio in cui si svolgono interventi agevolati tramite Superbonus.
Per quanto riguarda la circolare, invece, stabilisce che il Superbonus può spettare anche a titolari di partita IVA, a patto che l’immobile oggetto di intervento appartenga alla sfera privata (ad es. abitazione di residenza) e non sia riconducibile ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).