Regolamento interno
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disposizioni Generali
Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) è redatto in conformità a quanto previsto dalla Statuto dell’Associazione.
Art. 2
Approvazione, modifiche ed integrazioni
Il Regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea degli Associati.
Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento possono essere proposte da qualsiasi Associato il quale è tenuto ad inviarne comunicazione al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo, acquisito il preventivo e facoltativo parere del Collegio dei Probiviri, se costituito, sottopone la richiesta di modifica o integrazione alla prima adunanza utile dell’Assemblea degli Associati.
L’Assemblea, mediante apposita delibera e nel rispetto dello Statuto, può delegare il Consiglio Direttivo ad apportare direttamente modifiche al presente Regolamento.
Le modifiche al Regolamento apportate ai sensi del comma precedente sono valide ed impegnative per l’Associato dalla data della delibera di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo trasmette prontamente, a mezzo mail, il nuovo testo del Regolamento ad ogni Associato al quale viene riconosciuto, nei quindici giorni successivi, il diritto di recesso dall’Associazione, nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento stesso, qualora non ritenesse di accettare le modifiche regolamentari. Trascorso tale termine le modifiche al Regolamento si danno per accettate.
Art. 3
Accettazione dello Statuto e del Regolamento
Il Regolamento, unitamente allo Statuto, disciplina la vita associativa dell’A.N.F.IT. ed i rapporti fra gli Associati.
Ogni Associato, al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione è tenuto a prendere visione dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione, e dichiarare l’integrale accettazione di tali documenti.
In caso di eventuale discordanza tra le disposizioni dello Statuto e quelle riportate nel presente Regolamento, prevalgono le disposizione dello Statuto dell’Associazione.
TITOLO II
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4
Scopo dell’Associazione
Lo scopo primario dell’Associazione è la tutela della filiera di produzione italiana di qualità, nel rispetto sia delle norme cogenti che di riferimento del settore serramentistico oltre al rispetto delle verifiche sulla qualità eseguite dall’Ente Terzo o da società terze incaricate, al bisogno, dal Consiglio Direttivo.
A.N.F.IT. intende porre in essere ogni opportuna azione nei confronti dei propri associati affinché mediante il continuo e costante aggiornamento e miglioramento del livello tecnico possa mantenersi ed accrescere la qualità del prodotto tutelato.
A.N.F.IT. intende poi porre in essere ogni opportuna iniziativa nei confronti di Enti Pubblici, utenza, associazioni e professionisti per la promozione del prodotto tutelato.
Art. 5
Controlli e marchio Quality Anfit
A.N.F.IT. promuoverà verifiche a campione sulla qualità dei prodotti dei propri associati affidandosi a Enti Terzi o società terze incaricate, al bisogno, dal Consiglio Direttivo il quale avrà ampia facoltà di individuare tutti i parametri di verifica.
Gli Associati si impegnano, altresì, ad osservare le norme associative volte all’ottenimento del marchio Quality Anfit e all’utilizzo dello stesso.
TITOLO III
GLI ASSOCIATI
Art. 6
Individuazione degli associati
Possono far parte di A.N.F.IT. tutte le aziende ed imprenditori nonché professionisti, Enti o associazioni o comunque coloro che si riconoscono negli scopi dell’Associazione individuati dall’art. 5 dello Statuto, secondo le modalità di iscrizione di cui al successivo art. 6 dello Statuto medesimo.
Art. 7
Modalità di iscrizione
Le domande di ammissione all’Associazione, redatte su apposito modulo fornito da A.N.F.IT., devono essere corredate dai seguenti documenti:
- copia del modello UNIEMENS relativo al mese di giugno del primo anno utile;
- certificato di iscrizione alla CCIAA con data non anteriore a tre mesi;
- copia del DURC relativo all’ultimo mese utile;
- dichiarazione di presa visione dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione, e di integrale accettazione delle norme ivi contenute, compresa la regolamentazione relativa al marchio Quality Anfit.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, anche con riferimento alla domanda di ammissione di una singola azienda, l’integrazione dei documenti di cui sopra.
Le domande di ammissione, unitamente alla documentazione, devono essere depositate presso la sede dell’A.N.F.IT. oppure trasmesse a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla domanda di ammissione.
Qualora sussistano ragioni di urgenza che comportino la necessità di iscrizione dell’Associato in tempi più rapidi rispetto a quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio Direttivo è legittimato a pronunciarsi anche mediante manifestazione di assenso espressa tramite mail. Il Presidente, raccolte le adesioni dei consiglieri, dispone l’iscrizione dell’Associato, con successiva ratifica di tale decisione al primo Consiglio Direttivo utile.
Art. 8
Adempimenti conseguenti all’iscrizione
L’azienda serramentistica che chiede l’ammissione all’A.N.F.IT. deve, nel termine di mesi sei dalla presentazione della domanda, completare l’iter per la richiesta della licenza d’uso del Marchio Quality ANFIT secondo quanto al riguardo stabilito dal Consiglio Direttivo; in tale periodo avrà comunque facoltà di utilizzare gli strumenti operativi e di marketing a disposizione degli Associati per la propria attività.
Qualora nel termine di cui al precedente comma l’azienda non avesse ancora ottenuto la licenza d’uso del Marchio Quality ANFIT, lo stesso è tenuto a fornire per iscritto al Consiglio Direttivo le motivazioni del ritardo. Il Consiglio Direttivo potrà assumere le informazioni che ritenesse necessarie anche presso l’Ente Terzo o le Società Terze scelte, al bisogno, dal Consiglio Direttivo incaricato a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della licenza d’uso del Marchio Quality ANFIT.
Esaurita l’istruttoria e valutate le giustificazioni dell’azienda, il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione all’A.N.F.IT. oppure la non accoglibilità della domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo può prorogare i termini di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 9
Qualifica di associato
In considerazione del carattere personale del rapporto associativo, ogni modifica della compagine sociale dell’azienda associata deve essere prontamente comunicata all’Associazione.
Art. 10
Obblighi degli associati
Ogni associato è tenuto a partecipare alla vita associativa, sostenere gli scopi dell’Associazione ed uniformarsi alle prescrizioni dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione ed alle delibere dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.
Ogni associato è tenuto a fornire su semplice richiesta del Consiglio Direttivo, le informazioni o i dati ritenuti necessari o utili ai fini del raggiungimento dello scopo dell’Associazione.
L’associato deve inoltre depositare presso la sede dell’Associazione la certificazione di prodotto una cui copia è a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta. La certificazione di prodotto dovrà restare attiva ed operante per tutto il tempo che l’associato permane nell’Associazione. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento, il Consiglio Direttivo può sempre prorogare i termini per il deposito delle certificazioni richieste.
Gli associati si impegnano a partecipare, anche mediante un delegato dell’azienda, alle riunioni formative promosse dagli Associati sostenitori o comunque alle riunioni promosse, in accordo con il Consiglio Direttivo, da altra tipologia di Associati.
Ogni Associato si impegna ad utilizzare e divulgare il logo ed i segni distintivi dell’Associazione, così come a fornire massima divulgazione al marchio Quality Anfit.
L’Associato deve provvedere, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, al versamento della quota annuale di iscrizione. L’Associazione, in caso di morosità da parte dell’Associato, sia con riferimento alla quota di iscrizione che ad ulteriori e diverse somme, è legittimata a trattenere in compensazione e sino all’estinzione del debito, le somme dell’Associato maturate in funzione del meccanismo dei TEE.
Allo stesso modo l’Associato può autorizzare l’Associazione a trattenere, a pagamento della propria quota di iscrizione così come a pagamento di qualsiasi importo, le somme dell’Associato stesso maturate in funzione del meccanismo dei TEE.
Art. 11
Recesso degli associati di cui all’art. 8 dello Statuto
Il recesso dell’associato produce effetto dal novantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione inviata all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima seduta utile disponendo i provvedimento necessari o opportuni per rendere concreto il recesso, anche da un punto di vista pubblicitario.
Permangono per l’associato receduto gli obblighi patrimoniali assunti nei confronti dell’Associazione, ivi compresi il pagamento della quota associativa per l’esercizio sociale non ancora terminato alla data di efficacia del recesso, nonché la regolamentazione economica relativa ai TEE così come specificato nel titolo VI del Regolamento e comunque ogni altra decisione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea che dispone obbligazioni patrimoniali a carico dell’associato.
Art. 12
Esclusione degli associati di cui 8 dello Statuto
Qualora l’associato incorresse nelle condizioni di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto il Consiglio Direttivo provvede ad inviare allo stesso, a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, formale contestazione dell’infrazione, assegnando all’associato un termine non inferiore a 30 giorni al fine di depositare memorie difensive e produrre documentazione; l’associato può fare richiesta di audizione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può avviare il procedimento di esclusione di un associato anche qualora ravvisi situazioni di incompatibilità con il raggiungimento dello scopo sociale oppure quando la permanenza dell’associato all’interno dell’Associazione sia gravosa per l’immagine della stessa.
Nelle more della definizione della procedura di esclusione, in caso di infrazioni di rilevante gravità, il Consiglio Direttivo può sospendere temporaneamente l’associato dall’Associazione.
Al termine dell’attività istruttoria il Consiglio Direttivo delibera circa l’archiviazione della procedura o l’esclusione dell’associato, comunicando la decisione all’interessato a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata
L’esclusione dell’associato ha effetto immediato dal momento della delibera da parte del Consiglio Direttivo.
Avverso il provvedimento di esclusione l’associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione dell’esclusione; il ricorso è depositato presso la sede dell’Associazione oppure trasmesso a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata presso la stessa sede. In mancanza del Collegio dei Probiviri, l’associato potrà impugnare il provvedimento di esclusione in conformità alle disposizioni di legge.
Qualora l’associato escluso abbia pendenze patrimoniali nei confronti dell’Associazione, il Consiglio Direttivo delibera in merito al recupero del credito o, se del caso, ad avviare azione per il risarcimento del danno.
Permangono, per l’associato escluso, gli obblighi patrimoniali assunti nei confronti dell’Associazione, ivi compresi il pagamento della quota associativa per l’esercizio sociale non ancora terminato alla data di efficacia del recesso, nonché la regolamentazione economica relativa ai TEE così come specificato nel titolo VI del Regolamento e comunque ogni altra decisione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea che dispone obbligazioni patrimoniali a carico dell’associato.
Qualora l’Associato non adempia al versamento della propria quota di iscrizione nei termini previsti dal Consiglio Direttivo, e qualora non sia applicabile la disposizione di cui al penultimo e ultimo comma dell’art. 7, lo stesso Consiglio Direttivo provvede a trasmettere sollecito di pagamento e, in assenza di comprovate ragioni che giustifichino e legittimino il ritardo e la cui sussistenza è rimessa alla insindacabile valutazione di quest’ultimo, si procede con le formalità necessarie per l’esclusione dell’Associato.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13
L’Assemblea degli Associati
La sede fissata per l’Assemblea degli Associati è decisa dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e comunicata nell’avviso di convocazione.
Prima dell’inizio dell’Assemblea ciascun associato è tenuto a consegnare al Presidente o a persona da questi indicata:
- copia della propria convocazione e documento di riconoscimento
- eventuali deleghe ricevute con copia della convocazione degli associati deleganti.
Qualora sorgessero contestazioni circa l’assenza o incompletezza della documentazione di cui sopra o circa la validità della stessa, ogni decisione è rimessa all’insindacabile giudizio del Presidente.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante all’Assemblea; l’associato esprime tanti voti quante le deleghe ricevute, oltre al proprio voto.
Le Assemblee sono dirette dal Presidente.
Oltre agli Associati possono presenziare alle riunioni dell’Assemblea, su invito del Presidente e senza diritto di voto esperti o altri ospiti la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria.
Le delibere dell’Assemblea, che verranno conservate in un apposito Registro, sono redatte dal segretario dell’Associazione se presente o da segretario nominato di volta in volta che le sottoscrive unitamente al Presidente; il segretario redige altresì un sommario verbale della discussione e degli interventi in Assemblea.
L’Assemblea può delegare proprie funzioni o compiti al Consiglio Direttivo o al Presidente.
L’Assemblea può essere convocata, oltre che dal Presidente, anche da 1/5 degli Associati mediante lettera raccomandata debitamente firmata, o messaggio di posta elettronica certificata con indicato l’ordine del giorno, inviata alla sede dell’Associazione. Il Presidente provvede agli adempimenti per la convocazione nei 20 giorni successivi.
Art. 14
Il Presidente e Vicepresidente
Al Presidente sono attribuiti i poteri conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, oltre a quanto espressamente conferito dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, cura i rapporti con terzi ed assume le decisioni urgenti ed indefettibili salvo informare l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Sottoscrive i contratti per cui è autorizzato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, ovvero in caso di apposita delega, il suo ufficio è svolto dal Vicepresidente.
Il Presidente, nell’espletamento del proprio mandato, può farsi coadiuvare da tecnici o professionisti all’uopo nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente decadono dalla carica qualora si trovino nelle condizioni analoghe a quelle di cui all’art. 8 dello Statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo al termine della procedura prevista dal Regolamento per l’esclusione dell’Associato.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nella data, nel luogo e nell’orario scelto dallo stesso e secondo le modalità contenute nell’art. 15 dello Statuto. Su proposta del Presidente e previa delibera del Consiglio Direttivo può essere disposta una serie prefissata di adunanze del Consiglio Direttivo; ciò deroga alle modalità di convocazione di cui all’art. 15 dello Statuto.
Oltre che su impulso del Presidente il Consiglio Direttivo può essere convocato su iniziativa di almeno 3 dei suoi componenti. In tal caso è necessario inviare la richiesta di convocazione debitamente sottoscritta, a mezzo di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata presso la sede dell’Associazione, con espressamente evidenziato, a pena di nullità, l’ordine del giorno degli argomenti da discutere. Il Presidente, entro 20 giorni dalla data di ricevimento fissa luogo, data ed ora dell’adunanza del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente, il Vicepresidente e gli associati eletti dall’Assemblea di cui al primo comma dell’art. 15 dello Statuto; possono tuttavia partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, anche i Responsabili di Comitato e membri esterni la cui presenza sia ritenuta utile o solo opportuna.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 15 dello Statuto, sono considerate deliberazioni di straordinaria amministrazione quelle il cui valore ecceda l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) fatti salvi i limiti di bilancio.
Al Consiglio Direttivo competono i ruoli e le funzioni elencate nello Statuto, oltre ai compiti ed alle funzioni delegate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo vigila sull’osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari da parte di tutti gli associati, effettua i controlli che ritiene opportuno delegandoli, se ritenuto utile, anche a terzi e può chiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti ed informazioni agli associati.
Il Consiglio Direttivo determina la percentuale, le modalità ed i termini del versamento, da parte dell’associato, delle quote associative, oltre che della quota di compartecipazione alla gestione dei TEE secondo quanto disposto nel titolo VI del presente Regolamento.
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio Direttivo possono essere riconosciuti dallo stesso Consiglio Direttivo i rimborsi delle spese, anche forfettariamente calcolate, affrontate per l’esecuzione del mandato. È in ogni caso escluso il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo o alle Assemblee.
Art. 16
Il Comitato Esecutivo
– omissis –
Art. 17
Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; cura la verbalizzazione delle Assemblee e, laddove convocato, anche del Consiglio Direttivo.
Provvede alla tenuta dei verbali e delle delibere degli organi associativi inserendoli nei rispettivi libri.
Il Consiglio Direttivo ed il Presidente impartiscono, anche informalmente, le istruzioni per il compimento di attività esecutive che si rendessero necessarie o solo opportune.
Il Segretario informa prontamente il Presidente di ogni comunicazione che dovesse pervenire all’Associazione, così come i Responsabili dei Comitati per le comunicazioni di competenza o di interesse.
Art. 18
Il Collegio dei Probiviri
Al Collegio dei Probiviri, oltre all’esame e decisione di cui all’art. 12, viene affidata la risoluzione di ogni controversia sorta fra l’Associazione e gli associati così come fra gli associati stessi e comunque ogni controversia dovesse insorgere circa l’applicazione e interpretazione dello Statuto e del presente Regolamento.
Luogo, data ed ora delle sedute del Collegio dei Probiviri sono decise dal Presidente del Collegio sentiti gli altri membri.
Il Collegio dei Probiviri rende anche pareri consultivi in favore del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sulla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari; può altresì essere preventivamente interpellato circa modifiche o aggiunte allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide le controversie mediante arbitrato irrituale.
TITOLO V PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 19
Esercizio sociale e rendiconto
L’esercizio sociale parte dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
I conseguenti adempimenti statutari relativi alla approvazione del rendiconto, con i documenti ad esso collegati, sono temporalmente connessi alla disposizione di cui sopra.
Art. 20
Patrimonio dell’Associazione
Tutti gli associati sono tenuti a contribuire alla formazione del patrimonio associativo così come disciplinato dall’art. 26 dello Statuto.
Il patrimonio dell’Associazione, oltre a quanto previsto dalla citata norma statutaria, è composto anche dalle quote di compartecipazione alla gestione dei TEE che ogni associato che abbia aderito tramite l’Associazione al relativo meccanismo, nelle percentuali disciplinate dal Consiglio Direttivo, è tenuto a trasferire all’Associazione e salvo quanto previsto dall’art. 27 del presente Regolamento.
Art. 21
Quota associativa
La quota associativa, così come determinata ai sensi dello Statuto, del Regolamento e delle conseguenti delibere, viene fissata su base annuale. L’associato è pertanto tenuto al versamento della quota come determinata dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative vanno versate entro 8 giorni dalla comunicazione di perfezionamento del procedimento di iscrizione all’Associazione, mentre le quote associative di rinnovo annuale vanno corrisposte entro il mese di Gennaio di ciascun anno.
Il costo della quota è fiscalmente deducibile ai sensi dell’art.64.4-DPR 917/96 T.U.I.R. 22.12.1986.
Art. 22
Modalità di determinazione della quota associativa
La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 23
Erogazioni integrative
Per particolari ragioni connesse allo svolgimento della propria attività istituzionale ed a fronte di esigenze di bilancio, l’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può determinare erogazioni economiche a carico degli Associati ulteriori rispetto alle quote associative annuali. In ogni caso le erogazioni integrative non potranno essere maggiori rispetto al doppio della quota annuale.
L’Assemblea degli Associati può delegare al Consiglio Direttivo la decisione di istituire l’erogazione integrativa così come la sua quantificazione.
Art. 24
Modalità di versamento
Le modalità di versamento della quota associativa, così come delle erogazioni integrative sono determinate nei limiti e nell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI TEE
Art. 25
Vincoli
Mediante la stipula di idoneo contratto, A.N.F.IT. affida la gestione delle procedure per l’accesso e l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ad una Energy Saving Company (Esco) competente nel settore.
E’ fatto tassativo divieto ad ogni associato di sottoscrivere o comunque intrattenere direttamente accordi contrattuali per la gestione dei TEE con Esco diversa da quella oggetto di accordo con A.N.F.IT.
Eventuali accordi pregressi sottoscritti dai singoli associati dovranno essere risolti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario A.N.F.IT. procederà all’esclusione del socio avviando le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento. L’associato potrà tuttavia evitare l’esclusione provvedendo a trasferire ad A.N.F.IT. la percentuale di vantaggi economici derivanti dal contratto con la propria Esco nella percentuale stabilita dall’Associazione secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
Per le aziende che faranno richiesta di associarsi ad A.N.F.IT. è condizione necessaria per l’accoglimento della domanda l’assenza di qualsivoglia accordo contrattuale per la gestione dei TEE con Esco diversa da quella con cui formalizza contratto di collaborazione A.N.F.IT. E’ comunque possibile, su decisione del Consiglio Direttivo, raggiungere di volta in volta accordi con i nuovi associati affinché, qualora avessero comunque in essere contratti con Esco diversa da quella con cui A.N.F.IT. ha stipulato contratto per la gestione dei TEE, la percentuale di vantaggi economici, nella misura determinata ai sensi del presente Regolamento, derivanti dalle vendite dei TEE sia trasferita ad A.N.F.IT.
Art. 26
Obblighi dell’associato
Al fine di concorrere al perfezionamento delle procedure per l’ottenimento dei TEE, l’associato si impegna a:
– sottoporre ai clienti finali la “SCHEDA DI INTERVENTO TEE” su format in triplice copia consegnato da A.N.F.IT.; l’originale sarà trasmesso ad A.N.F.IT. che lo farà pervenire alla E.S.Co, una copia trattenuta dall’associato ed una consegnata al cliente. Tale documento dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte.
– consegnare ad A.N.F.IT., con cadenza mensile, entro il giorno cinque del mese successivo la seguente documentazione:
- scheda di intervento TEE;
- copia della fattura di vendita (al Cliente o al Rivenditore) con esplicitata la superficie totale del vetro doppio dei serramenti sostituiti su locali riscaldati;
- copia del certificato del vetro fornito dal vetraio con esplicitate le caratteristiche di trasmittanza termica e fattore solare.
Art. 27
Compartecipazione alla gestione dei TEE
Ogni associato che ha partecipato o intende partecipare al meccanismo dei TEE è tenuto a riversare all’Associazione, nella percentuale determinata dal Consiglio Direttivo unitamente alle modalità e termini, una quota della somma derivante dalla gestione dei TEE che perverrà allo stesso associato attraverso la gestione da parte della Esco con cui l’Associazione sottoscrive apposito contratto.
Tale obbligo permane per tutto il tempo di durata del TEE. Ogni associato è vincolato dal contratto che l’Associazione stipula con la Esco ed alle clausole ivi contenute.
Gli associati devono affidare, tramite l’Associazione, alla Esco scelta dalla stessa tutti gli interventi di efficientamento energetico incentivabili dal meccanismo dei TEE.
Gli obblighi dell’associato di cui al titolo VI del presente Regolamento permangono con la Esco scelta dalla Associazione per tutta la durata dell’Associazione stessa.
Annualmente il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, stabilisce la percentuale della somma derivante dalla vendita dei TEE che viene trattenuta dalla Associazione. Tale delibera verrà comunicata tempestivamente alla Esco che provvederà pertanto a riversare alla Associazione la quota stabilita dal Consiglio Direttivo e all’associato la rimanente quota della somma derivante dalla vendita dei TEE.
Il pagamento da parte della Esco della quota spettante ad A.N.F.IT. e all’associato, previa emissione di relativa fattura, avverrà il mese successivo al trimestre nel quale sono avvenute le transazioni di vendita dei TEE (così come dai Report di Vendita e dal Registro dei TEE tenuto presso il GME, sia nel caso di vendita sul Mercato che di contrattazioni bilaterali), con rimessa 30 giorni data fattura fine mese.
In caso di esclusione o recesso di un associato che abbia aderito nel corso della sua permanenza in Associazione al meccanismo dei TEE, i suddetti titoli ed i proventi derivanti dalla vendita degli stessi rimangono per tutta la durata dei titoli stessi di competenza dell’Associazione che ne disporrà conformemente alle delibere del Consiglio Direttivo, senza che l’associato escluso o che abbia operato il recesso possa vantare richiesta circa i proventi dei TEE ottenuti mediante l’accesso al meccanismo operato tramite A.N.F.IT.