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Verifica di congruità delle spese: quale versione del prezzario fa da riferimento?

Verifica di congruità delle spese: prezzario in vigore all’atto della sottoscrizione del contratto o del pagamento? La risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni il settore dell’edilizia ha preso confidenza con la procedura della verifica della congruità delle spese. Essa ha subito varie modifiche legislative e presenta modalità applicative diverse in relazione all’incentivo preso in considerazione, ma rappresenta un passaggio ormai “standard” per il settore.

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa In relazione a tale procedura, tramite la Risposta 1/2024 (clicca qui), ed in particolare su quale sia il corretto prezzario da utilizzare in ambito Superbonus.

 Nello specifico, l’istane segnalava come, nell’ambito di una procedura di Superbonus in contesto condominiale, fosse prevista la sostituzione di finestre e persiane ad arco esistenti. In relazione a tale procedura veniva poi anche precisato che il prezzario regionale, scelto come riferimento da parte del tecnico per la redazione del documento di verifica della congruità delle spese, non contenesse voci riferibili a tali tipologie di prodotti. L’Istante ha quindi aggiunto che, nel frattempo, la Regione ha aggiornato il prezzario in questione, inserendo anche i prodotti succitati. Posto che la sostituzione di serramenti e chiusure avverrà in relazione al secondo e ultimo SAL, ancora da svolgersi, l’istante ha chiesto lumi in merito alla possibilità di utilizzare la versione più recente del prezzario e non quella in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo i testi dell’articolo 119 del DL 34/2020 e della Circolare 23/E/2022, ha quindi indicato come la verifica della congruità delle spese debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese utilizzando, di conseguenza, il prezzario vigente in quel dato momento. Viene inoltre precisato che per momento di sostenimento delle spese si intende la data dell’effettivo pagamento delle stesse o, in caso di sconto in fattura, la data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Tale indicazione chiarificatrice si va ad aggiunge ad una serie di precisazioni precedenti fornite da diversi enti pubblici in materia. Tra queste si segnala la nota della Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (clicca qui), che nel 2022 aveva stabilito come non esistesse un rapporto gerarchico tra prezzari Regionali e DEI.   

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