ENEA recepisce e si adatta alla linea dettata dalla Risposta 524/2021 dell’AdE in materia di cambio di dimensioni in ambito Superbonus110%.
Nel giro di poco tempo abbiamo trattato 2 volte il tema dell’incentivabilità del cambio di dimensioni dei serramenti in ambito Superbonus110%.
A inizio Maggio ENEA si è espressa in materia stabilendo la non incentivabilità di tale condizione, fatte salve modifiche legate all’abbattimento delle barriere architettoniche e variazioni inferiori al 2% (clicca qui per approfondire). In Agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta 574/2021 in cui ha chiarito che il diritto all’incentivo in questione non decade a patto che la superficie finestrata complessiva rimanga invariata, ma senza fornire indicazioni sulle dimensioni del singolo infisso (clicca qui per approfondire).
Le due indicazioni, come abbiamo evidenziato nel secondo articolo, sono discordanti e fonte di perplessità per il mercato. Questa situazione è stata però chiarita in queste ore e perciò ritorniamo nuovamente sul tema.
ENEA, infatti, si è uniformata a quanto riportato nella Risposta delle Entrate, come si può verificare interpellando l’assistente digitale Virgilio. La risposta fornita precisa inoltre che: “anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante”, chiarendo come sia la variazione dimensionale, sia lo spostamento degli infissi sono agevolabili, a patto di soddisfare la condizione suddetta e di non scontrarsi con il tema delle non conformità.
Si pone quindi la parola fine sulla vicenda!
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