La sostituzione dei serramenti posti in vani scala condominiali non riscaldati può avere accesso all’incentivo del Superbonus?
Il Superbonus è una misura pensata per efficientare il profilo energetico degli edifici italiani che, come è noto, risulta essere un “colabrodo”. Nella prima fase di vita di questo strumento gli edifici maggiormente oggetto di intervento sono stati gli unifamiliari, mentre a partire dal 2022 i cantieri legati ai condomini hanno preso il sopravvento per distacco.
In quest’ambito, però, persiste una questione poco chiara a committenti, amministratori e professionisti: la modalità con cui vanno trattati i vani scale condominiali e in particolare i serramenti ivi installati.
Tipicamente il condominio che decide di intervenire sulla dispersione termica dell’edificio ha tutto l’interesse alla sostituzione di tali infissi, anche sulla base del fatto che si trovano in un ambiente di interesse condiviso.
A questo punto però si presentano alcuni dubbi: la sostituzione dei serramenti nei vani scala condominiali rientra sempre tra gli interventi coperti dal Superbonus? Sono presenti dei paletti da rispettare? Quali sono i riferimenti in materia?
Le scuole di pensiero in materia sono sostanzialmente due:
La prima si rifà ad un noto requisito previsto nell’ambito dell’Ecobonus per la “semplice” sostituzione degli infissi, la seconda si struttura sulla base dell’analisi della legislazione specifica in materia di Superbonus110%.
L’origine delle perplessità deriva da un punto logico: il SuperEcobonus (qui Superbonus per semplicità) è spesso inteso come una forma di Ecobonus rafforzato, in cui il livello di incentivo è maggiorato, così come i target energetici da raggiungere. Posto che la condizione base per ottenere l’Ecobonus ordinario per la sostituzione degli infissi è data dal fatto che i prodotti delimitino un ambiente riscaldato da uno “freddo” (DM 19/02/2007), alcuni ritengono che tale condizione, sulla base del motivo suddetto, impedisca di incentivare con il Superbonus la sostituzione dei serramenti del vano scala condominiale (solitamente freddo).
Il Superbonus, però, è caratterizzato da una specifica legislazione (Legge 77/2020, Decreto Requisiti, Decreto Asseverazioni, Circolari AdE in materia, etc.) e sulla base di essa va analizzato. In particolare il Decreto Requisiti affronta la questione in oggetto nel comma 2 dell’articolo 2. Lì è specificato che: “Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico”. Poiché il punto iv suddetto parla di: “parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”, senza fare cenno ad aspetti relativi al fatto che il volume oggetto di intervento sia o meno riscaldato, si può desumere che in tale condizione la sostituzione dei serramenti di un vano scale freddo possa accedere al Superbonus.
A tutto ciò si aggiunge quanto stabilito dalla Risoluzione 60/2020 dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui per scaricarla) in cui l’Agenzia, riferendosi a un intervento incentivabile attraverso il Superbonus, ha chiaramente indicato la possibilità di sostituire serramenti (nel caso specifico un portone di ingresso) senza fare alcun cenno a condizioni in materia di riscaldamento dell’ambiente specifico.
Concludendo, quindi, pur ritenendo che la questione andrebbe disciplinata in maniera più chiara, si può ritenere che la sostituzione delle finestre di un vano scala condominiale non riscaldato possa essere ricompresa all’interno delle opere oggetto di Superbonus, a patto di soddisfare le suddette condizioni in merito all’isolamento delle superfici opache.
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