L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’area dei cassonetti contribuisce alla determinazione dei costi massimi agevolabili secondo l’Allegato I/A..
A partire dalla pubblicazione del Decreto Requisiti Tecnici, e in particolare del relativo Allegato I (poi I/A), tecnici, serramentisti e clienti si sono abituati a tenere conto di limitazioni ai costi massimi agevolabili fissati per vari prodotti che contribuiscono all’efficienza energetica in edilizia, tra cui gli infissi. Questa procedura è diventata via via più familiare, ma è sempre stata accompagnata da perplessità legate ad alcuni aspetti specifici non del tutto chiari. Tra questi un posto di rilievo era riservato alla determinazione della superficie per il calcolo di tali costi in caso di sostituzione anche dei cassonetti.
La normativa, infatti, non ha mai chiaramente indicato come procedere al calcolo in questa casistica, con la conseguente perplessità in merito al fatto che anche l’area dei cassonetti (dando per scontato il rispetto dei requisiti prestazionali e termici) contribuisse o meno alla determinazione del costo massimo agevolabile.
Sulla base delle indicazioni, seppur vaghe, presenti in normativa e applicando un approccio logico, ANFIT ha sempre risposto a tale incertezza consigliando di tenere conto della superficie della proiezione frontale dei cassonetti in aggiunta a quella del serramento.
L’Agenzia delle Entrate, tramite risposta a un interpello sviluppato da Legislazione Tecnica (clicca qui) ha però fornito un’indicazione esplicita in materia. L’AdE, richiamando l’articolo 1, lettera m) del Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus 06/08/2020 (clicca qui), ha specificato che la superficie dei cassonetti concorre alla determinazione della superficie complessiva necessaria alla determinazione dei costi massimi agevolabili.
Tutto ciò, ovviamente, in relazione alla procedura di verifica del rispetto dell’Allegato A al Decreto 75/2022 e prescindendo dalle verifiche di congruità legate all’utilizzo di prezzari DEI, Regionali, etc.
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