L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 524/2021, ha affrontato il tema del cambio delle dimensioni delle finestre, smentendo ENEA sul tema.
Dopo una breve sosta coincisa con le ferie estive, riprendiamo a trattare i temi di interesse per il comparto dei serramenti. Dato il momento non si può che ricominciare da un aspetto legato al Superbonus, il cui utilizzo è in continua crescita.
Nello specifico mettiamo a confronto due indicazioni tra loro contrastanti fornite da ENEA e dall’Agenzia delle Entrate in merito allo stesso tema: Superbonus110% e cambio delle dimensioni delle finestre.
ENEA si è occupata per prima del tema è stato e per voce dell’ing. Bertini (come riportato qui) ha indicato come la variazione dimensionale massima consentita tra situazione ante e post operam fosse pari al 2%, ovvero pressoché nulla. Tale precisazione è stata fornita in sede di audizione parlamentare e ha ripreso quanto già previsto per l’Ecobonus “standard”.
L’indicazione di ENEA è stata sostanzialmente accolta dal mercato, che si è sviluppato tenendone conto.
Recentemente, però, sullo stesso argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risposta 524/2021 (clicca qui per scaricarla). Con tale documento le Entrate hanno risposto ad un’istanza sul tema evidenziando due aspetti principali:
In altre parole le indicazioni contenute nella Risposta 524/2021 non fanno riferimento alcuno alla soglia di variazione dimensionale definita da ENEA (e ripresa dall’aiutante virtuale Virgilio) e, in più, sdoganano la possibilità di modificare le dimensioni dei fori finestra, purché si rispetti la seconda delle due condizioni suddette.
Chiaramente queste due linee sono in reciproca contraddizione e, come purtroppo è già accaduto più volte in passato, l’incertezza derivante dall’imprecisione del Legislatore causa confusione e incertezza sul mercato.
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