L’ Agenzia delle Entrate, attraverso il parere 910-1, chiarisce l’applicabilità del super Ecobonus in presenza di abusi edilizi.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Requisiti Ecobonus, da tempo incagliato, un passo alla volta si delineano i contorni del super Ecobonus 110% e di come questo strumento sia applicabile in casi paratici reali.
Un tema che ha destato fin da subito alcune preoccupazioni è stato quello della presenza di abusi edilizi. È noto che in molte abitazioni sparse nel Paese siano presenti alcuni vizi di questo genere e il timore di molti era quello di rischiare la perdita dell’incentivo a causa di questa condizione.
Per chiarire la questione il Collegio dei Geometri di Ancona ha sottoposto all’ Agenzia delle Entrate un quesito apposito. L’ Agenzia si è quindi espressa attraverso il parere 910-1 precisando che si può richiedere il super bonus anche in relazione ad immobili sui quali sono stati effettuati modesti lavori privi di titolo amministrativo, purché venga fornita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e a patto che l’abuso interessi meno del 2% dell’edificio e che venga sanato.
Il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) definisce due tipologie di abuso edilizio: formale o sostanziale. Solo nel primo caso è possibile procedere alla regolarizzazione, attraverso accertamento della conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
In sostanza, quindi, l’Agenzia ha individuato tre possibili fattispecie:
Nell’evenienza in cui un proprietario abbia dei dubbi in materia è consigliabile, per prima cosa, richiedere il rilascio del certificato di conformità urbanistica attraverso cui è possibile verificare la presenza di difformità e/o abusi. In ogni caso, l’Agenzia precisa anche che l’agevolazione può essere concessa anche se il procedimento di condono edilizio, relativo ad altri interventi rispetto a quelli per cui è stata chiesta la detrazione, non è stato ultimato.