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Sostituzione serramenti, Ecobonus e asseverazioni: parla l’Agenzia delle Entrate

L’AdE chiarito: in caso di semplice sostituzione di infissi non è possibile ricorrere all’asseverazione di un tecnico abilitato in luogo dell’Allegato I.

I limiti ai prezzi per poter accedere ai vari incentivi fiscali ha rappresentato una delle maggiori novità dell’ultimo anno. Oltre a rappresentare una innovazione, tali limitazioni in materia di Ecobonus e Superbonus110% hanno destato numerose perplessità e dubbi interpretativi.

Nei giorni scorsi in questo quadro si è inserito un importante nuovo tassello, fornito dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia. L’Ente ha fornito riscontro ad un interpello dello scorso Febbraio, affrontando un aspetto di interesse diretto per ilo mondo del serramento: l’utilizzo dell’asseverazione di un tecnico al fine di bypassare i limiti di spesa dell’Allegato i del Decreto del 06/08/2020.

L’interpello 904/869/2021 (clicca qui per scaricare il documento) verte su un caso di semplice sostituzione dei serramenti e richiede all’Agenzia di chiarire se è possibile scegliere tra le seguenti due soluzioni per determinare il prezzo limite incentivabile per l’intervento:

  • Utilizzare le cifre contenute nell’Allegato I del Decreto del 06/08/2020;
  • Utilizzare le cifre contenute nei prezzari Regionali o DEI ricorrendo ad un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

L’Agenzia, sottoscrivendo quanto proposto dall’istante, ha indicato che la strada da percorrere, nel caso in questione, sia la prima. Viene così chiarito che per la determinazione dei massimali di spesa incentivabili nell’ambito di interventi ordinari di sostituzione di serramenti, si debba prendere a riferimento l’Allegato I.

Per queste situazioni l’Agenzia esclude quindi il ricorso all’istituto dell’asseverazione per giustificare i costi dei serramenti.

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