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Prestazioni serramenti: Requisiti Tecnici, ma anche Requisiti Minimi!

Il DM Requisiti Minimi deve sempre essere tenuto in considerazione e prescinde dai paletti fissati dal DM Requisiti Tecnici.

Negli ultimi 12 mesi i testi di Legge che stabiliscono le prestazioni termiche che devono essere soddisfatte dagli infissi hanno subito importanti modifiche. La maggior parte dell’attenzione in merito è stata riservata al Decreto Requisiti Tecnici, che a partire dall’Ottobre scorso ha fissato nuove soglie da rispettare per accedere ai bonus legati all’efficienza energetica. Nel frattempo, però, anche i paletti fissati dal Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 sono aggiornati in relazione a standard prestazionali più elevati. Quest’ultimo documento è presente sulla scrivania dei tecnici del settore edilizio da 6 anni, ma è stato sviluppato in modo tale da prevedere un evoluzione dei parametri col passare del tempo. L’ultimo step in materia è scattato il primo Gennaio 2021. A partire da allora, al variare delle zone climatiche i limiti sulla trasmittanza termica per le finestre comprensive di infissi sono i seguenti:

 

Prima di proseguire è importante sottolineare due aspetti:

  • la locuzione “finestre comprensive di infissi” ricomprende le finestre, i cassonetti, le porte d’ingresso, le porte interne (quando danno un contributo all’efficienza energetica) e le porte taglia-fuoco interne (in seguito alla discussa Circolare del Ministero dell’Interno);
  • ciascuno degli elementi citati deve essere considerato comprensivo dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (es. ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro.

Posto che in alcune Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, etc.) l’entrata in vigore dei limiti era già stata anticipata di alcuni anni, l’aggiornamento al 2021 della tabella del Decreto Requisiti Minimi, a differenza di quelli più datati, non ha attirato su di sè particolari attenzioni. Ciò è derivato dal fatto che le prestazioni richieste ai serramenti dal DM Requisiti Minimi (versione 2021) risultano comunque inferiori rispetto a quelle indicate dal DM Requisiti Tecnici 2020.

In sostanza, mettendo in paragone le cifre fissate dai due provvedimenti riassunte nella seguente tabella, il ragionamento è stato: se rispetto il DM Requisiti Tecnici (che è più recente e più esigente rispetto al DM Requisiti Minimi) sono automaticamente in regola con entrambi i testi di Legge.

 

Tale considerazione è generalmente corretta, ma va contestualizzata, in quanto i campi di applicazione dei due decreti sono solo in parte sovrapponibili. Infatti, il DM Requisiti Tecnici caratterizza l’ambito degli interventi coperti da incentivo all’efficienza energetica (Ecobonus e Superbonus), mentre il DM Requisiti Minimi caratterizza più in generale l’edilizia, in relazione sia agli interventi di nuova realizzazione, sia agli interventi di ristrutturazione/riqualificazione. Nel caso di lavori volti a migliorare l’efficienza energetica del fabbricato la logica suddetta risulterà perfettamente funzionante, mentre nel caso di interventi non soggetti ai bonus fiscali o coperti da bonus fiscali differenti da quelli suddetti (ad es. Bonus Casa) è necessario ragionare con più precisione. In questa seconda fattispecie, infatti, il DM Requisiti Tecnici non ha effetto alcuno, mentre il DM Requisiti Minimi è pienamente operativo. In altre parole se ci si trova in questa seconda condizione vi sono comunque dei limiti minimi di prestazione sulla trasmittanza termica degli infissi da rispettare (cosa che a volte alcuni tendono a scordare) che sono quantificati dall’apposita tabella presente nel Decreto Requisiti Minimi aggiornata al Gennaio 2021.

Il rispetto del DM Requisiti Minimi, quindi, rappresenta una precondizione per operare che vale a prescindere dagli aspetti fiscali e/o energetici, mentre le richieste introdotte dal DM Requisiti Tecnici vanno considerate, in aggiunta alle precedenti, nel caso in cui l’intervento in questione sia soggetto a Ecobonus o Superbonus.

 

In conclusione sottolineiamo come la tabella di cui sopra aggiorna e sostituisce quanto precedentemente indicato nell’articolo di un anno fa (clicca qui), ormai superato.

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