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Serramenti e il rapporto aeroilluminante: il DM 190/1975

Il rispetto dei requisiti in materia di rapporto aeroilluminante è disciplinato dal DM 190/1975 e risulta necessario per l’abitabilità dell’immobile.

La legislazione in edilizia si è occupata dei requisiti igienico-sanitari degli ambienti fin dal 1800. Attualmente il testo di legge che disciplina tale aspetto nel nostro paese è rappresentato dal DM 190 del 05/07/1975, comunemente detto DM 75 (clicca qui per scaricarlo).

Il documento, costituito da 9 articoli, è estremamente succinto, ma affronta i requisiti minimi da soddisfare da parte degli ambienti in materia di altezze, superficie minime, impianti, superfici finestrate, ventilazione, caratteristiche dei bagni e comportamento acustico.

Tra questi passaggi, quello di maggior interesse per il settore dei serramenti è costituito dall’articolo 5 dedicato alle superfici finestrate. Esso stabilisce che tutti i locali, fatti salvi quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, debbano godere di illuminazione naturale diretta e che quest’ultima debba essere adeguata alla relativa destinazione d’uso. Scendendo più nel dettaglio è previsto che in ambito abitativo la dimensione delle superfici finestrate apribili debba essere:

  • tale da garantire un fattore medio di luce diurna almeno pari al 2%;
  • non inferiore rispetto a 1/8 della superficie del pavimento.

Per poter rispettare i requisiti definiti dall’articolo 5 del DM 75 è necessario determinare due parametri: la superficie finestrata apribile e la superficie pavimentata.

Il primo consiste nella misura della superficie occupata dall’infisso misurata al lordo di telai di finestre o porte-finestre prospettanti su spazi liberi, nel rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti.

Il secondo consiste nel “calcolo del netto”, ovvero nella determinazione della superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature, pilastri, cavedi, scale interne, tramezzi e vani di porte e finestre.

Definite queste due grandezze, tenendo sempre conto anche dei regolamenti edilizi locali che hanno una forte incidenza in relazione a tematiche di questo genere, rapportandole è possibile calcolare il rapporto aeroilluminante o r.a.i..

Per rendere più chiaro il concetto, sviluppiamo un semplice esempio a riguardo, riferito al calcolo del r.a.i. di un soggiorno avente pianta rettangolare di 7,00 m x 5,00 m e dotato di 2 finestre di 1,5 m x 1,6 m

 

Nell’esempio il rapporto aeroilluminante risultante è superiore a quello minimo prescritto dalla legge e, di conseguenza, l’ambiente si può considerare adeguato sotto tale profilo.

Risulta, inoltre, importante porre in evidenza le situazioni in relazione alle quali sia obbligatorio rispettare la procedura di verifica appena presentata. A riguardo si segnalano 3 casistiche principali:

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione edilizia;
  • variazione dell’uso dei vani o della distribuzione interna degli ambienti.

Infine una precisazione: il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 5 del DM 75 porta all’impossibilità di ottenere l’abitabilità dell’unità immobiliare.

 

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