Analisi di una sentenza del TAR della Campania che, tra le altre cose, tratta di sostituzione serramenti nell’ambito di un edificio incongruo.
Spesse volte i TAR, Tribunali Amministrativi Regionali, si trovano a doversi esprimere in materia di edilizia e, in alcuni casi, le sentenze coinvolgono anche i serramenti. Un classico esempio a riguardo è dato dalla sentenza del 21 febbraio 2025, n. 1453 del TAR della Campania (clicca qui per consultarla) dedicata a un ricorso contro un’ordinanza di demolizione per opere edilizie non consone.
Nello specifico, la vicenda presenta i seguenti contorni: la ricorrente ha proceduto contro un’ordinanza Comunale di demolizione di una serie di opere (torrino, muretto, infissi e tinteggiatura facciata) ritenute incongrue.
Facendo un passo indietro per contestualizzare la vicenda, la ricorrente aveva avanzato la richiesta di concessione in sanatoria che era stata approvata e aveva portato a un provvedimento di costruzione in sanatoria a seguito del quale sono state realizzate le opere succitate. Il Comune ha però ricevuto un esposto in merito, cui ha fatto seguito la comunicazione della notizia di reato, a fronte della difformità delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate nel permesso di costruire in sanatoria.
Tale circostanza è stata accertata tramite sopralluogo congiunto presso l’immobile, cui ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione delle opere edili abusive, costruite in difformità al permesso in costruzione in sanatoria e delle opere interamente eseguite senza titolo abitativo.
La ricorrente si è opposta all’ordinanza Comunale e la vicenda è arrivata al TAR della Campania, che si è espresso in favore del Comune.
Concentrandosi sui serramenti, la ricorrente indicava come la sostituzione di questi ultimi, con il passaggio da una tipologia in legno a una in legno-alluminio, non costituisse violazione in quanto tale intervento non ha incidenza sulla composizione architettonica delle facciate e non comporta alterazioni con il contesto edilizio urbano dei luoghi circostanti.
Il TAR ha però chiarito che “La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va, infatti, identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”.
In buona sostanza la sentenza del TAR non è derivata dal fatto che non sia legittimo sostituire infissi in legno con infissi in legno-alluminio, ma da una duplice considerazione: in presenza di un titolo edilizio gli interventi devono essere conformi a quanto contenuto nello stesso a prescindere dal fatto che quell’intervento in sé e per sé sia regolare o meno e che nell’ambito di un intervento più ampio che si rivela incongruo non è possibile fornire giudizi separati (atomistici) in relazione ai singoli interventi, ma la valutazione deve essere effettuata in relazione al complesso dell’operazione edilizia.
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