Leggendo con attenzione il Decreto Semplificazioni Bis emergono importanti ricadute per gli interventi classificati nell’ambito della edilizia libera.
L’emanazione del Decreto Semplificazioni Bis è stata oggetto di ampia discussione, con particolare riferimento alle ricadute sul Superbonus110% che questo testo ha portato con sé. L’attenzione al tema del momento, come per altro spesso accade, ha però distolto l’attenzione dagli effetti più generali (e concettualmente più rilevanti) del provvedimento.
La conversione in Legge 108/2021 del D.L. 77/2021 (clicca qui) ha infatti introdotto un concetto in aperto contrasto con tutta la legislazione edilizia precedente e che in futuro sarà sicuramente fonte di ulteriori ingarbugliamenti per una materia già di per sé decisamente intricata.
Ma andiamo con ordine. Il Decreto Semplificazioni Bis, tra le altre cose, ha aggiunto il comma 13-quinquies all’articolo 119 del DL 34/2020, convertito nella Legge 77/2020. Esso recita testualmente che:
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, …., nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.
Questa frase sdogana con leggerezza un concetto di grande rilevanza, ovvero stabilisce che anche per le opere ricadenti nell’ambito dell’edilizia libera è necessaria la CILA.
Ciò riguarda solo il campo di applicazione del Decreto Semplificazioni Bis, e quindi il mondo del Superbonus110%, ma risulta comunque in aperto contrasto sia con l’articolo 6 del TUE, sia con il Decreto Ministeriale “SCIA 2” del 2 Marzo 2018 “Glossario per l’edilizia”. Inoltre, tale indicazione comporta una seconda ricaduta di grande portata: lo stesso intervento classificato in edilizia libera richiede la CILA se eseguito in ambito Superbonus110%, mentre non la richiede se eseguito in condizioni “ordinarie”. Si apre, quindi, a un doppio binario in cui la presenza o meno di incentivi fiscali va a incidere sulla regolamentazione edilizia.
Queste considerazioni non hanno solo valenza generale, ma coinvolgono direttamente il settore dei serramenti. Infatti, in base al TUE e al DM SCIA 2, la sostituzione di questi prodotti è stata esplicitamente classificata come opera di edilizia libera (clicca qui). Come tale, quindi, non necessita del deposito del titolo abitativo. A meno che l’intervento non avvenga in ambito Superbonus110%……
Seguici su