Da oggi, 01 Marzo 2024, cambia l’aliquota della ritenuta di acconto sui bonifici per incentivi fiscali in edilizia e passa dall’8% all’11%.
Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023 abbiamo spesso trattato delle novità introdotte dell’allora bozza della Legge di Bilancio, con particolare riferimento al tema delle plusvalenze da vendita di immobili ristrutturati tramite Superbonus (clicca qui), a quello della compensazione dei crediti edilizi con i contributi INPS e INAIL (clicca qui) e a quello dell’aumento dell’aliquota prevista per la ritenuta d’acconto sui bonifici per bonus edilizi, con passaggio dall’8 al 11% (clicca qui).
Di seguito andiamo a concentrarci su quest’ultimo aspetto, dato che da oggi scatta il passaggio alla nuova aliquota maggiorata.
Vediamo, innanzitutto, di inquadrare il tema.
La ritenuta d’acconto sui bonifici per bonus edilizi consiste in una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Quindi, sull’importo versato dal cliente (decurtato dell’IVA), il sostituto di imposta, ossia la banca o le Poste, trattengono una somma che versano direttamente all’erario a titolo di anticipo delle tasse che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà pagare in futuro sulla base del proprio reddito. In questo modo il fisco incassa in anticipo una parte delle imposte e alle imprese viene sostanzialmente sottratta liquidità.
Chiarito ciò, passiamo a un brevissimo riassunto delle puntate precedenti in materia: la ritenuta d’acconto sui bonifici correlati ai bonus energetici è stata introdotta nel 2010 e posta al livello del 10%, per poi essere prima ridotta al 4% nel 2011 e, successivamente, portata all’attuale soglia dell’8% nel 2015.
A partire da oggi, il regime di riferimento passa all’11%.
Tale disposizione è stata introdotta dal comma 8 dell’articolo 1 della Legge 213/2013, ovvero della Legge di Bilancio 2024 (clicca qui).
Questa modifica, evidentemente vessatoria e dettata esclusivamente da logiche di cassa, discrimina la filiera italiana dell’edilizia. Infatti, le strutture estere non sono soggette a tale regime, che ricade esclusivamente in capo alle aziende locali. Tutto ciò si traduce nell’erosione della liquidità e, quindi, in minor competitività per tutto il comparto. Serramenti inclusi.