Analisi della risposta di FiscoOggi alla richiesta di chiarimento in merito all’accesso al Bonus ristrutturazione da parte di conviventi non coniugi.
Il mondo degli incentivi fiscali può rappresentare una giungla attraverso la quale il cittadino ha serie difficoltà a districarsi. Ciò dipende da numerosi fattori, tra i quali spiccano la complessità dei testi che costituiscono la legislazione in materia e le infinite possibili combinazioni di situazioni che si possono riscontrare nella quotidianità. In svariate occasioni, quindi, ci siamo ritrovati a cercare di fare chiarezza in relazione a vari sospesi (clicca qui, qui, qui, qui e qui per alcuni esempi in materia).
Nel presente articolo andiamo ad analizzare di seguito una casistica legata al Bonus Ristrutturazione che è stata recentemente affrontata sulla posta del portale FiscoOggi, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate (clicca qui).
Nello specifico il cittadino richiedente presenta la seguente situazione: lui e la compagna, conviventi e residenti presso un immobile di proprietà di lei, hanno effettuato lavori di ristrutturazione all’unità immobiliare e hanno sostenuto i relativi costi in parti uguali. Il Signor Pierpaolo, quindi, interroga FiscoOggi per sapere se anche lui, in relazione alla porzione di spesa sostenuta, possa beneficiare del Bonus Ristrutturazione.
Il portale dell’Agenzia delle Entrate risponde in maniera affermativa ed estremamente chiara alla questione sollevata dal richiedente e, inoltre, motiva tale indicazione. Nello specifico, infatti, viene richiamata la Legge 76/2016 che ha aperto anche ai componenti di coppie di fatto conviventi la possibilità di fruire degli incentivi fiscali corrispondenti agli interventi di ristrutturazione presso un immobile posseduto del partner.
Tale provvedimento di legge ha provveduto a equiparare sotto molti aspetti la condizione delle coppie di fatto a quelle delle coppie sposate e tra questi rientra anche la casistica specifica in relazione alla quale è stato richiesto il chiarimento.
Il riscontro alla posta di FiscoOggi si conclude precisando che ai fini del “bonus ristrutturazioni”, la disponibilità dell’immobile risulta pertanto insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale e portando a riferimento in merito anche una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che affronta il tema in questione, ovvero la 64/E del 2016.