Analisi della FAQ 9.D ENEA in merito alla necessaria presenza di impianto di riscaldamento per ottenere gli incentivi alla sostituzione di serramenti.
L’accesso ad alcune detrazioni fiscali (Ecobonus 50% e Superbonus110%) legate alla sostituzione dei serramenti è disciplinato da numerosi vincoli di natura tecnica, economica, prestazionale, catastale, etc..
Tra i prerequisiti più interessanti a livello tecnico vi è quello legato alla condizione di ambiente riscaldato. Tale condizione risulta decisamente intuitiva, in quanto la sostituzione di serramenti in un ambiente privo di riscaldamento non comporta alcun impatto sull’efficientamento energetico di un edificio. Questa indicazione va però maggiormente dettagliata, in modo da comprendere se l’impianto richiesto debba o meno soddisfare qualche requisiti specifico.
Il punto definitivo sulla questione è stato fissato dalla FAQ 9.D di ENEA aggiornata nel Giugno 2020 (clicca qui). Il documento stabilisce in maniera inequivocabile che l’edificio oggetto di intervento, oltre a dover essere esistente (in termini catastali, oltre che effettivi), deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale all’atto dell’istallazione dei nuovi serramenti.
La FAQ richiama, inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/2007 (clicca qui) e il D. Lgs. 48/2020 (clicca qui). Quest’ultimo ha modificato la precedente definizione di impianto termico (D. Lgs. 192/2005), stabilendo che, ai fini dell’accesso all’Ecobonus, l’impianto di riscaldamento debba essere fisso, funzionante o riattivabile tramite manutenzione, alimentato da qualsiasi vettore energetico. Il tutto senza fissare limiti sulla potenza minima inferiore e ricomprendendo all’interno di questa definizione anche soluzioni come le pompe di calore aria-aria, le stufe a legna o pellet, caminetti e termocamini.
Tale indicazione è stata poi ribadita anche in relazione al Superbonus110% attraverso la Circolare 24/E/2020 (clicca qui) e la Risposta 161/2021 dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui). Entrambe puntualizzano, in particolare, la necessità di far attestare la presenza dell’impianto di riscaldamento da parte di un tecnico abilitato e l’ultima chiarisce anche che tale indicazione risulta valida anche in relazione alle unità collabenti.
In conclusione, quindi, sia in relazione all’Ecobonus, sia in relazione al Superbonus 110%, la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente risulta obbligatoriamente necessaria.
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