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Riqualificazione energetica di parti comuni negli edifici condominiali

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La riqualificazione energetica di parti comuni nei condomini annovera i seguenti interventi:

  1. interventi di riqualificazione che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
  2. stessi interventi del punto 1) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/006/2015 – “decreto linee guida” – (detrazione fiscale dell’80%);
  3. stessi interventi di cui ai punti 1) e 2) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
  4. stessi interventi di cfui ai punti 1) e 2) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico inferiore (detrazione fiscale dell’80%).

 

Chi può accedere:

Tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio

È possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito.

Per quali edifici:

  • alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • devono essere dotati di impianto termico.

Entità del beneficio:

Interventi di tipo 1) detrazione del 70% delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;

2) detrazione del 75% delle spese totali sostenute del 1.1.2017 al 31.12.2021;

3) detrazione del 80% delle spese totali sostenute del 1.1.2018 al 31.12.2021;

4) detrazione del 85% delle spese totali sostenute del 1.1.2018 al 31.12.2021;

il limite massimo di spesa ammissibile è:

  • interventi di tipo 1) e 2) = 400.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi ti tipo c) e d) = 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

 

REQUISITI DELL’INTERVENTO

Requisiti tecnici specifici:

  • deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
  • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B aol DM 11 mazro 2018, come modificato dal DM 26 gennaio 2010;
  • i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008,
    come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
  • può comprendere,se i lavorisono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
  • per gli interventi di tipo 2) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto 26.06.15 “linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva;
  • per gli interventi di tipo 3) e 4) l’edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il DM 28 febbraio 2017, n. 58;
  • devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Altre opere agevolabili:

  • le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.).;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA TRASMETTERE ALL’ENEA

“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it, redatta e firmata da un tecnico abilitato, ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

Di tipo tecnico:

1. L’asseverazione  redatta da un tecnico abilitato che deve contenere:

  • la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
  • i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  • i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  • la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  • i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
  • per gli interventi di tipo 2), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione  energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;
  • per gli interventi di tipo 3) e 4) l’asseverazione di cui all’Allegato B al DM 28.02.17 n.58 che attesti la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento e che essa risulti:
  • inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per gli interventi di tipo 3);
  • inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo 4).

2. E inoltre:

  • la dichiarazione che tutti gli interventi di riqualificazione realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • per gli interventi di tipo 2) copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”). In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale essi sono possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche ivi indicate;
  • copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • copia delle relazioni tecniche della riqualificazione, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
  • originale della Scheda descrittiva dell’intervento di riqualificazione, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all’ENEA;
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Di tipo amministrativo:

  • fatture relative alle spese sostenute per la riqualificazione;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

 


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