Porte esterne e VVF: con la Circolare del Giugno scorso la definizione di porte esterne torna ad allinearsi a quella europea.
La pubblicazione da parte dei VVF della Circolare 8809 nel Giugno scorso (clicca qui) offre lo spunto per riesaminare e porre un punto a una vicenda iniziata quasi 3 anni fa.
Partiamo da alcune premesse:
Ciò detto, facciamo un passo indietro e torniamo al 6 Novembre 2019 e alla pubblicazione da parte dei VVF della Circolare 16746 (clicca qui per scaricarla). Essa ha introdotto una definizione di porta esterna che si è rivelata fonte di enorme confusione. Infatti, i VVF stabilivano che per porta esterna (o per uso esterno come indicato nella Circolare) si intendesse un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).
Tale definizione deriva dalla logica usata da ENEA secondo cui risultano fiscalmente incentivabili i serramenti che separano ambienti con climi diversi, ovvero ambienti caldi e ambienti freddi. Essa tiene conto esclusivamente degli aspetti termici, che chiaramente sono quelli di diretto interesse per ENEA, ma trascura completamente quanto definito dalle normative EN 14351-1 e EN 14351-2. Queste ultime, infatti, stabiliscono che le porte esterne sono quelle porte che separano il clima interno da quello esterno, ovvero quei serramenti sottoposti a tutte le sollecitazioni climatiche esterne.
Le due indicazioni non sono in contrasto tra loro in quanto caratterizzano ambiti diversi: da una parte ENEA disciplina i requisiti per l’accesso ai bonus fiscali, dall’altra la normazione europea stabilisce le caratteristiche che i prodotti da costruzione devono possedere per poter essere marcati CE.
Il fatto che i VVF nella Circolare 2019 abbiano fatto propria la logica di ENEA (e non quella europea) ha causato una conseguenza tanto inaspettata, quanto problematica: l’applicazione integrale di quanto indicato in quel documento comporta di considerare come porte esterne anche porte come quelle di appartamenti che danno su vani scala non riscaldati o porte di ambienti riscaldati che danno su stanze operative non riscaldate. Ciò, tenendo conto che le porte interne non sono soggette a Marcatura CE a causa della non armonizzazione della EN 14351-2, mentre le porte esterne sono soggette all’obbligo della Marcatura CE in relazione alla norma armonizzata EN 14351-1 (e del sistema di controllo AVCP1 per le porte esterne tagliafuoco), comportava che per i VVF fosse obbligatorio marcare CE in AVCP1 porte come quelle tra appartamento e vano scala non riscaldato, che però secondo la normazione comunitaria non sono soggette a tale imposizione. In sostanza, quindi, la Circolare 2019, oltre a disattendere palesemente la normazione europea, portava con sé aggravio di burocrazia e di costi per produttori e clienti di queste tipologie di prodotti.
Finalmente la Circolare 8809 del 17 Giugno 2022 ha rimesso le cose al proprio posto, riportando le indicazioni ricevute dal CEN a seguito di una specifica richiesta in merito. L’Ente Europeo, rifacendosi alla norma armonizzata EN 14351-1, ha chiarito che “una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta”.
Tale definizione, oltre ad allineare le indicazioni dei VVF con quelle europee, ha risolo anche il problema della Marcatura, in quanto comporta la non necessità di considerare esterne (e quindi di non marcare CE) le porte non soggette alle azioni atmosferiche, ma che separano un vano climatizzato da uno non climatizzato.
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