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PdC e SCIA: proroghe ordinarie e straordinarie RELATIVE A QUESTI TITOLI EDILIZI

PdC e SCIA sono caratterizzati da termini temporali ben definiti. Sono però anche presenti molte possibilità di proroga. Analizziamole di seguito.

La legislazione in materia di titoli edilizi è particolarmente articolata ed è stata più volte oggetto di approfondimento in questa sede (clicca qui e qui). Nella pubblicazione odierna ci concentriamo su di un aspetto particolare di questa vasta materia: la prorogabilità che caratterizza titoli edilizi quali il Permesso di Costruire (PdC) e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Gli aspetti temporali che caratterizzano il PdC sono disciplinati dall’articolo 15 del Testo Unico dell’edilizia (TUR) DPR 380/2001.

Esso stabilisce che: “Salvo quanto previsto dal quarto periodo, Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”

Quindi, fin dalla caratterizzazione del PdC e delle relative scadenze temporali, il legislatore ha previsto la possibilità di proroga subordinata al verificarsi di particolari situazioni.

A questa disciplina “ordinaria”, nel corso del tempo si sono aggiunte un’altra seria di provvedimenti “straordinari”, quali:

  1. DL 69/2013 art. 30 commi 3, 3-bis e 4, convertito in Legge 98/2013;
  2. DL 18/2020 art. 103 comma 2, convertito in Legge 27/2020;
  3. Legge 120/2020 art. 10 comma 4;
  4. Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022;
  5. Legge 14/2023 di conversione del DL 198/2022;
  6. DL 181/2023 art. 4-quater, convertito con modificazioni in Legge 11/2024.

Detto che il primo provvedimento dell’elenco risale a più di 10 anni fa ed era stato pensato per contribuire a far fronte alla crisi del settore edile di allora, i successivi provvedimenti si sono sviluppati tutti negli ultimi 4 anni e hanno avuto la finalità di affrontare 2 emergenze principali: la crisi pandemica e le problematiche legate all’approvvigionamento delle materie prime.

Il comma 2 dell’art. 103 del DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020, ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservassero la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 4 dell’articolo 10 della Legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020 ha stabilito la proroga rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Tale proroga veniva resa disponibile anche in relazione alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate entro lo stesso termine.

Tutto ciò a patto che l’interessato mettesse in atto una comunicazione in cui indica di volersi avvalere di tali possibilità.

La Legge 51/2022 ha poi stabilito il differimento di un anno dei termini di inizio lavori e ultimazione lavori del Permesso di Costruire, a condizione che il PdC sia stato rilasciato o formato entro il 31 dicembre 2022. Anche tale proroga è stata caratterizzata in maniera tale da essere accessibile a condizione di comunicarla entro il periodo di efficacia temporale del Permesso di Costruire, cioè entro i termini di inizio e fine lavori ai sensi dell’art. 15 DPR 380/01 comma 2. 

Il DL 198/2022, poi convertito in Legge 14/2023, ha, quindi, aumentato a due anni il termine per il differimento definito nella Legge 51/2022.

Infine, la Legge 11/2024 ha stabilito che i termini della proroga introdotta dalla Legge 51/2022 venissero estesi a 30 mesi in relazione ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Quest’ultima proroga riguarda i termini di inizio e fine lavori di permessi rilasciati sia prima dell’8 febbraio che dopo, fino al 30/6/2024 e incide in relazione a PdC e SCIA.

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