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Obbligo di assicurazioni per asseverare tutti i bonus edilizi? La Circolare 19/E/2022 AdE

La Circolare 19/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quando le assicurazioni professionali per le asseverazioni sono obbligatorie.

Una delle fonti di riferimento più importanti per districarsi nella seva dei bonus fiscali in edilizia è sempre stata rappresentata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Al lungo elenco costituito da questi documenti, si è recentemente aggiunto un nuovo capitolo, la Circolare 19/E del 27 maggio 2022 (clicca qui per scaricarla).

Essa affronta gli effetti delle numerose modifiche legislative che hanno interessato il settore dei bonus edilizi negli ultimi 6-8 mesi e fornisce spunti di grande importanza. Tra questi andiamo a concentrarci sul capitolo 6, intitolato “Misure sanzionatorie e polizze assicurative di responsabilità civile”.

Tale aspetto è stato enormemente dibattuto, soprattutto a cavallo tra il 2021 e il 2022, e ha rappresentato uno dei tanti ostacoli allo sviluppo delle procedure legate agli incentivi. Mentre in materia di Superbonus 110 % l’obbligo di essere in possesso di una polizza assicurativa dedicata per gli asseveratori è stato chiaro fin dalla pubblicazione del Decreto Rilancio, nel caso dei bonus ordinari questo aspetto è stato particolarmente travagliato e la Circolare 19/E/2022 mette la parola fine alla questione.  

L’ultimo paragrafo del suddetto capitolo, infatti, precisa che: “Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.” Al contempo, però, la Circolare ricorda la persistenza della presenza di sanzioni in caso di comportamenti inadeguati.

Tale situazione è effettiva a partire dall’approvazione del Decreto Sostegni Ter nel febbraio 2022, che ha appesantito le sanzioni e aumentato i massimali obbligatori per le assicurazioni in relazioni ai professionisti.

In sostanza, quindi, pur essendo definito un quadro sanzionatorio spropositato in caso di asseverazioni scorrette (contenenti informazioni false, assenza di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attestazioni di congruità delle spese falsa), il possesso di assicurazioni per i professionisti che producono le asseverazioni tecniche è obbligatorio solo in relazione al Superbonus 110 % e non per il bonus edilizi ordinari.

 

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