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Legge di Bilancio 2025: il quadro incentivatorio per il settore

Analisi dei contenuti della Legge di Bilancio 2025 in relazione alle novità previste per gli incentivi fiscali in edilizia.

Come ogni anno da molti anni, nel settore dei serramenti il mese di Gennaio inizia con una domanda: la Legge di Bilancio ha modificato gli incentivi fiscali per il settore dei serramenti?

La risposta concisa è sì, ma in maniera tutto sommato contenuta.

Quella estesa la forniamo di seguito.

La Legge 207/2024 (clicca qui per consultarla), è costituita da un singolo articolo composto di 908 commi e, in relazione ai temi di nostro interesse, ha confermato le indicazioni previste fin da fine Ottobre 2024 (clicca qui).

Nello specifico si evidenziano due passaggi di particolare interesse dedicati all’incentivazione fiscale prevista per il mondo dell’edilizia e dei serramenti.

Il primo è contenuto nel comma 10 della Legge di Bilancio, che introduce un nuovo articolo (il 16-ter) nel DPR 917/1986 (TUIR), dedicato al riordino delle detrazioni.

Tale disposizione consiste nell’introduzione di un ammontare massimo per tutte le tipologie di detrazioni (ha quindi valenza trasversale a prescindere che si tratti di detrazioni derivanti da interventi in ambito edilizio o di altra natura) per coloro i quali dispongano di un reddito complessivo superiore ai 75.000 €. Questa soglia viene calcolata moltiplicando il reddito del soggetto per un coefficiente che tiene conto della presenza o meno di figli.  

In sostanza, la nuova disciplina introduce un tetto trasversale di spesa complessiva detraibile che si aggiunge a quelli già presenti nelle disposizioni che caratterizzano ciascuna specifica misura incentivatoria. Mettendo tutto ciò in relazione con il settore dell’edilizia, emerge come a partire dal 2025 le singole pratiche di incentivo risultano soggette al rispetto di due tetti sulla spesa detraibile: da un lato quello “classico” legato al tipo di intervento e alla singola unità immobiliare, dall’altro quello “nuovo” legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare.

Per chiarire meglio questo passaggio, presentiamo di seguito un esempio illustrativo.

Il Sig. Mario, che guadagna 110.000 € e non ha figli, decide di ristrutturare la propria abitazione di residenza, investendo 90.000 €.  Applicando le disposizioni del Comma 10 della Legge di Bilancio, egli deve tenere conto del tetto legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare: il primo aspetto, essendo il reddito superiore ai 100.000 € comporta un limite di spesa di 8.000 €, mentre il secondo porta a una riduzione di tale soglia a causa dell’applicazione del coefficiente 0,5 previsto in assenza di figli. Perciò, la detrazione massima annuale risulta pari a 4.000 €. Facendo riferimento alla legislazione valida fino al 31/12/2024, applicando il Bonus Ristrutturazione 50% alla spesa di 90.000 €, il Sig. Mario avrebbe avuto diritto a beneficiare di un incentivo pari a 45.000 € da ripartirsi in 10 anni tramite rate di pari importo fissate a 4.500 €. Le disposizioni della Legge di Bilancio, invece, introducono il nuovo tetto reddituale e ciò comporta che per ciascuno dei 10 anni il Sig. Mario potrà fruire al massimo di un incentivo pari a 4.000 €, rispetto ai 4.500 € previsti dalla legislazione previgente. In sostanza, a queste condizioni, il Sig. Mario perde il diritto a 5.000 € di incentivo, frutto dei (4.500-4.000=) 500 € di incentivo perduto per ognuno dei 10 anni che caratterizzano l’orizzonte temporale del Bonus Ristrutturazione. 

 

Il secondo passaggio di interesse contenuto nella Legge di Bilancio, invece, è specificatamente dedicato alle incentivazioni fiscali per l’edilizia. I commi 54, 55 e 56, infatti, introducono una nuova caratterizzazione per Bonus Ristrutturazione/Casa, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Mobili e Superbonus. Analizziamone, di seguito, i contenuti per punti:

  • Per prima cosa il comma 54 fissa un’aliquota “base” per il Bonus Ristrutturazione al 30%, anticipando al 2025 quanto era già previsto a partire dal 2028.
  • Segue la caratterizzazione dell’Ecobonus attraverso il comma 55. Per tale incentivo, che a legislazione previgente presentava scadenza al 31/12/2024, viene individuata un’aliquota base al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026-2027, con la possibilità, però, di elevate tale livello al 50% in relazione all’anno 2025 e al 36% in relazione agli anni 2026-2027 se gli interventi riguardano unità immobiliari adibite ad abitazioni principali (a riguardo attenzione alla sottile differenza tra questo concetto e quello di prima casa, analizzato qui).
  • Il terzo passaggio riprende il tema del Bonus Ristrutturazione per il quale vengono previste orizzonte temporale, livello di aliquote e disciplina legata all’abitazione principale analoghi a quanto previsto nel punto precedente per l’Ecobonus.
  • Il quarto passaggio, sempre disciplinato dal comma 55, riguarda il Sismabonus, per il quale vengono previste un orizzonte temporale e un livello di aliquote analoghi a quelle individuate nei punti precedenti per l’Ecobonus e per il Bonus Ristrutturazione.
  • Il quinto passaggio, sempre disciplinato dal comma 55, riguarda il Bonus Mobili, in relazione al quale la disciplina in vigore per il 2024 viene estesa senza variazioni al 2025;
  • Il comma 56 affronta il tema del Superbonus attraverso due disposizioni. La prima disciplina in quali condizioni i condomini possono ancora accedere al Superbonus 65% e la seconda la possibilità della “spalmatura” decennale delle detrazioni corrispondenti a tale tipologia di incentivo.

In sostanza, il messaggio principale dei commi 54, 55 e 56 è il seguente: Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sisamabonus vengono equiparati in termini di scadenze temporali, aliquote e valorizzazione delle abitazioni principali. Il Bonus Mobili è prorogato di un anno mantenendo invariata la disciplina attualmente in vigore e, in relazione al Superbonus, vengono effettuati solo limitati aggiustamenti.

Aggiungiamo, poi, alcune considerazioni in merito alle detrazioni massime e ai limiti di spesa relativi a Ecobonus e Bonus Casa, che, a differenza del passato, diventano parzialmente variabili.

Per quanto riguarda l’Ecobonus il livello di detrazione massima rimane sempre fisso a 60.000 €, ma si prefigurano tre possibili scenari in relazione ai limiti di spesa:

  • In caso di aliquota al 50 % il limite di spesa è fissato a 120.000 €;
  • In caso di aliquota al 36 % il limite di spesa è fissato a 166.666 €;
  • In caso di aliquota al 30% il limite di spesa è fissato a 200.000 €.

Per quanto riguarda il Bonus Casa, è il tetto di spesa continua a essere fisso e identificato in 96.000 €, mentre si prefigurano tre possibili scenari in relazione alla detrazione massima ammissibile:  

  • In caso di aliquota al 50 % la detrazione massima ammissibile è pari a 48.000 €;
  • In caso di aliquota al 36 % la detrazione massima ammissibile è pari a 34.560 €;
  • In caso di aliquota al 30% la detrazione massima ammissibile è pari a 28.800 €.

Infine si segnalano due ulteriori aspetti della Legge di Bilancio fortemente impattanti sul mondo dell’edilizia, che però richiederanno successive procedure attuative. Il primo, caratterizzato tramite il comma 402, consiste nella prima definizione dell’atteso “Paino Casa Italia”, ovvero lo strumento finalizzato alla riorganizzazione del sistema casa. Il secondo, affrontato tramite i commi 513-519, riguarda lo stanziamento di 1.831 milioni di € dai fondi PNRR per l’efficientamento dell’edilizia pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili.

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