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Legge di Bilancio e incentivi in edilizia: il 2025 di Ecobonus e Bonus Ristrutturazione

Analisi dei contenuti della bozza bollinata di Legge di Bilancio 2025 in relazione alle novità previste per gli incentivi fiscali in edilizia.

L’emanazione della Legge di Bilancio rappresenta sempre una fase convulsa per il mondo politico e per tutte le imprese e i cittadini coinvolte dalle misure in questione. Da molti anni l’edilizia rientra nel novero degli ambiti particolarmente attenenti alla manovra, poiché al suo interno sono spesso definite le scadenze e le modalità che caratterizzano gli incentivi relativi al settore.

Proprio di Legge di Bilancio e di incentivi in edilizia parliamo di seguito.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata resa pubblica la bozza bollinata del testo della Manovra (clicca qui per scaricarla). Chiaramente il valore del documento è quello da attribuire a una bozza, ma si passa dalle semplici voci, a un qualcosa di scritto e approvato, anche se ovviamente oggetto a possibili modifiche ed elaborazioni di vario tipo.

Sulla base di quanto è possibile valutare a oggi, ossia in base al testo della suddetta bozza, il documento prevede due passaggi di particolare interesse in relazione all’incentivazione fiscale dedicata al mondo dell’edilizia.

Il primo è contenuto nel Comma 9 dell’Articolo 2 del Titolo 2 del testo, che introduce un nuovo articolo (il 16-ter) nel DPR 917/1986 (TUIR), dedicato al riordino delle detrazioni.

Tale disposizione ha valenza trasversale e consiste nell’introduzione di un ammontare massimo per tutte le tipologie di detrazioni per coloro i quali dispongano di un reddito complessivo superiore ai 75.000 €. Questa soglia viene calcolata moltiplicando il reddito del soggetto per un coefficiente che tiene conto della presenza o meno di figli.  

In sostanza, la nuova disciplina introduce un tetto trasversale di spesa complessiva detraibile che si aggiunge a quelli già presenti nelle disposizioni che caratterizzano ciascuna specifica misura incentivatoria. Mettendo tutto ciò in relazione con il settore dell’edilizia, emerge come a partire dal 2025 le singole pratiche di incentivo saranno soggette al rispetto di due tetti sulla spesa detraibile: da un lato quello “classico” legato al tipo di intervento e alla singola unità immobiliare, dall’altro quello “nuovo” legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare.

Per chiarire meglio questo passaggio, presentiamo di seguito un esempio illustrativo.

Il Sig. Mario, che guadagna 110.000 € e non ha figli, decide di ristrutturare la propria abitazione di residenza, investendo 90.000 €.  Applicando le disposizioni del Comma 9 dell’Articolo 2 della bozza della Legge di Bilancio, egli deve tenere conto del tetto legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare: il primo aspetto, essendo il reddito superiore ai 100.000 € comporta un limite di spesa di 8.000 €, mentre il secondo porta a una riduzione di tale soglia a causa dell’applicazione del coefficiente 0,5 previsto in assenza di figli. Perciò, la detrazione massima annuale risulta pari a 4.000 €. Facendo riferimento alla legislazione attuale, applicando il Bonus Ristrutturazione 50% alla spesa di 90.000 €, il Sig. Mario avrebbe avuto diritto a beneficiare di un incentivo pari a 45.000 € da ripartirsi in 10 anni tramite rate di pari importo fissate a 4.500 €. Le disposizioni della bozza della Legge di Bilancio, invece, introducono il nuovo tetto reddituale e ciò comporta che per ciascuno dei 10 anni il Sig. Mario potrà fruire al massimo di un incentivo pari a 4.000 €, rispetto ai 4.500 € previsti dalla legislazione attuale. In sostanza, a queste condizioni, il Sig. Mario perde il diritto a 5.000 € di incentivo, frutto dei (4.500-4.000=) 500 € di incentivo perduto per ognuno dei 10 anni che caratterizzano l’orizzonte temporale del Bonus Ristrutturazione. 

 

Il secondo passaggio di interesse contenuto nella bozza di Legge di Bilancio, invece, è specificatamente dedicato alle incentivazioni fiscali per l’edilizia. L’Articolo 8 del Titolo 2 del testo, infatti, introduce una nuova caratterizzazione per Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Analizziamone i contenuti per punti:

  • Per prima cosa viene fissata un’aliquota “base” per il Bonus Ristrutturazione al 30%, anticipando al 2025 quanto già attualmente previsto a partire dal 2028.
  • Segue la caratterizzazione dell’Ecobonus. Per tale incentivo, che a legislazione vigente è caratterizzato da scadenza al 31/12/2024, viene individuata un’aliquota base al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026-2027, con la possibilità, però, di elevate tale livello al 50% in relazione all’anno 2025 e al 36% in relazione agli anni 2026-2027 se gli interventi riguardano unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.
  • Il terzo passaggio riprende il tema del Bonus Ristrutturazione per il quale vengono previste un orizzonte temporale e un livello di aliquote analoghi a quelle individuate nel punto precedente per l’Ecobonus.
  • Il quarto passaggio riguarda il Sismabonus, per il quale vengono previste un orizzonte temporale e un livello di aliquote analoghi a quelle individuate nei punti precedenti per l’Ecobonus e per il Bonus Ristrutturazione.
  • Il quinto passaggio riguarda il Bonus Mobili, in relazione al quale la disciplina vigente per il 2024 viene estesa senza variazioni al 2025;
  • Gli ultimi due passaggi affrontano il tema del Superbonus. Il primo disciplina in quali condizioni i condomini possono ancora accedere al Superbonus 65% e il secondo la possibilità della “spalmatura” decennale delle detrazioni corrispondenti a tale tipologia di incentivo.

In sostanza, il messaggio principale dell’Articolo 8 è il seguente: Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sisamabonus vengono equiparati in termini di scadenze temporali, aliquote e valorizzazione delle prime case. Il Bonus Mobili è prorogato di un anno mantenendo invariata la disciplina attualmente in vigore e, in relazione al Superbonus vengono effettuati solo alcuni aggiustamenti.

Analizzati i contenuti di interesse presenti nella bozza di Legge di Bilancio, per concludere, è importante ribadire come il testo dovrà essere oggetto del classico iter di approvazione con i vari passaggi alle Camere, e le relative possibili modifiche, e che quindi le indicazioni qui fornite non possono avere valore vincolante.

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