fbpx

IVA agevolata in edilizia: al 10% i beni significativi

Le novità della Legge di Bilancio 2018.

Quali sono gli immobili interessati dall’agevolazione? Quali sono i beni significativi? Come si determina il loro valore e come si compila la fattura? La risposta a queste domande e non solo.

La Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto, al suo art. 1, comma 19, una norma di interpretazione autentica circa l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata in edilizia, al  10%, per i beni “significativi”, nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili residenziali. Il ricorso a una norma di interpretazione “autentica” (che delinea l’unica interpretazione “corretta”della legge, perché posta dallo stesso legislatore), avente forza retroattiva (che è sempre eccezionale, specie in campo  tributario) lascerebbe presagire che la essa introduca significative novità. A ben vedere, così non è, come si evidenzierà nel prosieguo dell’articolo che tratterà, sinteticamente, anche il quadro normativo di riferimento.

Il quadro normativo

Com’è noto, le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di recupero edilizio e cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria (ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, già L. 457/78), eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, usufruiscono dell’aliquota agevolata IVA del 10% (secondo le previsioni dell’art. 7, comma 1, lett. b) della L. 488/1999).

Gli immobili interessati dall’agevolazione sono, in primo luogo, le singole unità immobiliari e loro pertinenze non abitative, accatastate nel gruppo A (eccetto gli A/10, uffici), indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Ne deriva che sono agevolabili le manutenzioni, ad es., delle autorimesse pertinenziali delle abitazioni, anche se l’intervento riguarda soltanto le autorimesse (e pure se queste sono situate in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa); nonché le manutenzioni degli alloggi accatastati come abitativi, ma locati ad uso ufficio.

Sono interessati dall’agevolazione, in secondo luogo, gli edifici che presentino oltre il 50% della superficie dei piani fuori terra a destinazione di abitazione privata: nel qual caso, sono agevolati le opere relative alle singole unità immobiliari abitative e alle parti comuni dell’intero edificio.

Sono oggetto dell’agevolazione gli interventi previsti, normalmente, da contratti di appalto e cioè da“prestazioni di servizi” per la normativa IVA. La mera fornitura di beni non rientra, invece, nel perimetro agevolativo. Le imprese subappaltatrici, in ogni caso, sono sempre tenute ad applicare l’aliquota ordinaria (Ris. Agenzia Entrate n. 243/2007).

IVA agevolata in edilizia per beni significativi

L’IVA al 10% si applica sul valore dell’intera prestazione; a meno che, nell’ambito dell’intervento di manutenzione, vengano forniti “beni significativi”, il cui valore sia maggiore del 50% dell’intero corrispettivo della prestazione (comprensiva della manodopera, dei beni significativi e di altri beni).

I beni significativi sono, ai sensi del D.M. 29/12/1999:
– gli ascensori e montacarichi;
– gli infissi esterni e le caldaie;
– i videocitofoni;
– le apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria;
– i sanitari e le rubinetterie da bagno;
– gli impianti di sicurezza.

L’elencazione è da considerarsi tassativa, ma nel senso che essa riguarda i beni in grado di svolgere le funzioni indicate e, quindi, a prescindere dalla denominazione commerciale dei beni stessi. Per i beni e materiali non compresi nell’elenco ministeriale, invece, se la loro fornitura si accompagna alla posa in opera, purchè effettuata dallo stesso fornitore, si applica sempre l’IVA al 10%: ed anche se il valore del bene ceduto è prevalente rispetto al valore della prestazione.

Nell’esempio classico, immaginando che il corrispettivo complessivo per l’intervento sia Euro 20.000 e il valore del bene significativo sia Euro 16.000 (quindi maggiore della metà del valore complessivo), il meccanismo opererà nel modo seguente. Occorre individuare, innanzitutto, tre diverse tranches di valori, e quindi:
– il valore della manodopera e dei beni non-significativi (ovvero il valore complessivo della prestazione meno valore dei beni significativi) , qui pari ad Euro 4.000, sconterà l’IVA al 10%;
– la quota del valore del bene significativo, pari alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello del bene significativo stesso (nell’esempio, Euro 4.000), sconterà anch’esso l’Iva al 10%;
– infine, la quota residua del valore del bene significativo, qui pari ad Euro 12.000, vedrà l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.

 

Da Ediltecnico.

QUALITY
ANFIT
LABEL
ENERGETICO
POLIZZA
ASSICURATIVA