Dall’approvazione della Legge 77/2020 di conversione del Dl Rilancio 34/2020, contenente l’introduzione del Superbonus110% e la piena apertura allo sconto in fattura per Ecobonus e Bonus Ristrutturazione, la domanda di interventi di ristrutturazione/efficientamento edilizio si sono impennate.
I proprietari di immobili hanno colto, o stanno cogliendo, opportunità di intervento inimmaginabili fino a qualche anno fa e il settore edile sta affrontando una mole di lavori mai vista negli ultimi 10 anni.
A questo punto però sorge una domanda: solo i proprietari di immobili possono battere questa strada? Gli inquilini, gli usufruttuari o i comodatari possono inserirsi in questo contesto o ne sono esclusi?
Per chiarire questo aspetto distinguiamo tra i tre diversi bonus principali:
- Ecobonus: seguendo i vari rimandi di Legge e risalendo fino al DM 19/02/2007 si può affermare con certezza che questo incentivo, fatti salvi gli altri paletti di diversa natura, è rivolto ai soggetti che sostengono direttamente le spese e che possiedono o detengono l’immobile. In altre parole, come indicato anche nel vademecum ENEA sul tema, coloro i quali possiedono un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, diritto reale, contratto di locazione o di comodato) possono ottenere l’incentivo. Il tutto allargato anche a familiari conviventi con le figure suddette e figure assimilate.
- Bonus Casa: la caratterizzazione di questo strumento va ricercata nell’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986. Nel decreto, e nella relativa guida dell’Agenzia delle Entrate, è stabilito che tale detrazione, fatti salvi gli altri paletti di diversa natura, è rivolta ai contribuenti IRPEF che sostengono direttamente le spese e che possiedono o detengono l’immobile. In questa categoria rientrano proprietari o nudi proprietari, titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Il tutto allargato anche a familiari conviventi con le figure suddette e figure assimilate.
- Superbonus110%: la platea che può ambire a questo incentivo è stabilita dall’articolo 9 del DL 34/2020 convertito in legge dalla Legge 77/2020, ma l’aspetto di interesse in questo caso è precisato nella Circolare 24/E (clicca qui per scaricarla) del 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Nel documento è precisato che tale detrazione, fatti salvi gli altri paletti di diversa natura, è rivolta ai contribuenti che sostengono direttamente le spese e che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo all’inizio dei lavori. In questa categoria rientrano proprietari o nudi proprietari, titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari (a patto che in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario). Il tutto allargato anche a familiari conviventi con le figure suddette e figure assimilate.
Risulta evidente che la risposta alla domanda iniziale è affermativa, ma a patto che inquilini o comodatari rispettino i diversi paletti riportati. Tra questi evidenziamo particolare il fatto gli inquilini siano in possesso del consenso del proprietario per l’esecuzione dei lavori.
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