fbpx

Infissi e incentivi fiscali: che percentuale per la sostituzione nei condomini?

Qual è il livello di incentivi per la sostituzione di infissi nell’ambito di interventi sulle parti comuni dei condomini? Chiarimento dell’AdE.

In quest’ultimo periodo le novità per il settore dei serramenti si sono susseguite in rapida successione: dal chiarimento 383/2019 dell’AdE sul tema Bonus ristrutturazioni-edilizia libera, alla pubblicazione delle UNI 11673-2 e 11673-3 alle possibili modifiche dell’articolo 10 della Legge 58/2019 sullo sconto in fattura. A questi aspetti si aggiunge un altro importante tema: l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in maniera chiara e definitiva sul livello di incentivazione che caratterizza la sostituzione di infissi nel caso in cui tale operazione avvenga contestualmente a interventi sulle parti comuni di condomini.

Di per sè gli infissi dei singoli appartamenti rappresentano parti private e non comuni dei condomini e ciò ha dato a lungo luogo al contrasto tra due visioni sul tema: da una parte quella secondo cui la sostituzione degli infissi nelle singole unità immobiliari di condomini, anche se effettuata contestualmente ad interventi sulle parti comuni degli stessi, rimanesse incentivata al 50%, e dall’altra quella secondo cui l’abbinamento delle due misure portasse all’aumento del livello degli incentivi anche per la sostituzione dei serramenti.

Finalmente, attraverso la Circolare n. 13/E 2019, l’Agenzia ha chiarito la questione stabilendo che la sostituzione di infissi nei singoli appartamenti di un condominio, se svolta nell’ambito di interventi sulle parti comuni di quest’ultimo, è soggetta ad un livello di incentivazione più alto rispetto al canonico 50%.

In particolare, a pagina 317 della Circolare, è stabilito che:  “Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento…può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento…”.

Ciò significa che in ambito condominiale, se la sostituzione di infissi è accoppiata ad interventi che interessino almeno il 25% delle parti opache dell’involucro, gli interventi sugli infissi stessi sono soggetti ad una detrazione fiscale del 70%. Tale livello può poi essere ulteriormente elevato al 75% nel caso in cui l’intervento permetta complessivamente  di raggiungere la condizione detta di “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 (ovvero la condizione per cui operativamente l’APE post intervento è caratterizzato dalla faccina almeno di livello intermedio sia nella condizione estiva che invernale).

Esiste poi una condizione di tipo burocratico che stabilisce che il maggior livello di incentivazione possa essere ottenuto solo se la relazione tecnica cui si fa riferimento per i serramenti e per le parti comuni dell’edificio sia la stessa.

Attraverso questo chiarimento l’Agenzia delle Entrate ha fatto propria la posizione di ENEA. L’Ente in più occasioni aveva fornito pareri in quella direzione e tale punto di vista è stato ribadito dall’Ing. Prisinzano, coordinatore della task force Detrazioni fiscali di ENEA, nell’ambito di un incontro sul tema Ecobonus e Sismabonus svoltosi il 25/09/2019 a Bologna a cui ANFIT ha attivamente partecipato.

La logica di questa indicazione dell’Agenzia è quella di spingere a coordinare gli interventi in modo da agire in maniera organica sugli edifici, rendendo soggetti ai livelli di incentivazione più alti anche gli interventi che singolarmente andrebbero in detrazione con percentuali più basse.

Va infine precisato che quanto detto per gli infissi è valido allo stesso modo per le schermature solari.

Seguici su

 

QUALITY
ANFIT
LABEL
ENERGETICO
POLIZZA
ASSICURATIVA