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Guida all’ecobonus: il vademecum dell’Agenzia delle Entrate

L’aggiornamento della tradizionale Guida dell’Agenzia delle Entrate riporta in 43 pagine le disposizioni delola Legge di Bilancio 2018

Guida all’ecobonus. L’agenzia delle entrate ha aggiornato il vademecum su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, dove descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione dell’ecobonus e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Vengono richiamate nell’introduzione della stessa guida le ultime novità introdotte dal legislatore. Infatti la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dell’Irpef e dell’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 

 

 

 


Le novità 2018

Oltre alla proroga, la legge h

a introdotto alcune importanti novità. Tra queste:

  • La riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di  generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).
  • L’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
  • L’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
  • La detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.

Detrazioni più elevate

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno due classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

La cessione del credito

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali. Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o ad altri soggetti privati, ad esclusione però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

I controlli di Enea

Importante è la novità relativa ai controlli richiamata espressa dalla Guida all’Ecobonus. Infatti l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali. Il decreto 1 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11/09/2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

Da Guida Finestra

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