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In GU il DL Aiuti IV: CILAS entro il 25/11 e ripartizione decennale

Il DL Aiuti Quater è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: di seguito i contenuti e le modifiche rispetto alla bozza iniziale in relazione al Superbonus.

A poco più di una settimana dall’approvazione della bozza del DL Aiuti Quater da parte del Consiglio dei Ministri, il testo (rivisto) del decreto 176/2022 arriva in Gazzetta Ufficiale (clicca qui per scaricarlo).

Detto che i contenuti del documento hanno valore di legge a partire dal 19 novembre, in quanto il Decreto prevede l’applicabilità dei contenuti a partire dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo di cosa si tratta e che novità ci sono rispetto al testo iniziale di cui abbiamo parlato qui.

Innanzi tutto, i riferimenti al Superbonus passano dall’articolo 7, all’articolo 9, e anche i contenuti subiscono alcune importanti variazioni. Principalmente se ne segnalano due:

  • Come anticipato in conferenza dal Presidente del Consiglio e da una nota del MEF, il punto a) del comma 2 stabilisce che la nuova disciplina (incentivi al 90%) per i condomini non si applicherà agli interventi caratterizzati da CILAS antecedenti il 25 novembre 2022;
  • Il comma 4 modifica l’orizzonte temporale assegnato alla detrazione derivante dall’incentivo: dai 5 anni in vigore fino a oggi si passa al dare al contribuente la possibilità di scegliere di ripartire le detrazioni su di un arco temporale variabile fino a 10 anni. Tale opzione è valevole per le operazioni di cessione o sconto in fattura perfezionatesi fino al 31 ottobre 2022;
  • Il comma 7 stabilisce che le modalità di applicazione del comma 6 saranno regolate da una nuova apposita Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Mentre la disciplina relativa alle unifamiliari rimane quella definita nella bozza iniziale, le modifiche appena citate sono di non poco conto. Infatti, la scadenza del 25 novembre per rientrare nel regime del Superbonus 110% in relazione agli edifici condominiali spingerà (o per meglio dire sta già spingendo) i professionisti a una corsa al deposito delle pratiche. Per quanto riguarda, invece, i contenuti del comma 6, lo scopo del legislatore è quello di liberare spazio nel cassetto fiscale degli istituti di credito, ma la bontà di questa nuova possibilità potrà essere valutata solo in seguito alla congiunta lettura della suddetta Circolare dell’Agenzia. In attesa che ciò accada, cogliamo l’occasione per ricordare ancora una volta che il servizio di cessione dei crediti fiscali derivanti da Ecobonus 50% e BonusRistrutturazione 50% messi a disposizione da ANFIT SRL è sempre stato e continua a essere pienamente operativo

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