L’Ente continentale si è espresso positivamente in merito alla richiesta di chiarimento ricevuta da ISTAT sulla cedibilità dei crediti da bonus fiscali.
L’istituto della cessione dei crediti derivanti dai bonus fiscali a banche, assicurazioni e intermediari vari è stato a lungo consentito dalla legislazione solo in relazione a particolari tipologie di contribuenti (ad es. incapienti) e a particolari condizioni (ad es. limiti sul numero di cessioni o sulle tipologie di figure che potevano ricevere i crediti). Questo impianto derivava da varie motivazioni, tra cui spiccava il timore da parte dei tecnici del tesoro che tale procedura portasse con sé un aumento del debito pubblico, di per sé già mastodontico.
La pandemia e la catastrofe economica del 2020-2021 ha fatto saltare tutti i paradigmi preesistenti, tra cui anche quelli relativi a questo tema. Infatti, con l’approvazione del “Decreto Crescita”, e in particolare dell’articolo 121, l’utilizzo della cessione del credito agli intermediari finanziari è stato di fatto sdoganato, mettendo a disposizione della filiera uno strumento che ha fortemente contribuito al rilancio del settore dell’edilizia.
Gli ottimi risultati che hanno accompagnato un provvedimento evidentemente di natura emergenziale non hanno però cancellato il timore di fondo, ovvero che operando in questa maniera si dovessero contabilizzare gli importi complessivi dei bonus nell’anno di realizzazione degli interventi, in luogo della loro spalmatura su di un arco più lungo, con il conseguente ulteriore boom del debito pubblico.
Per chiarire la questione l’ISTAT ha richiesto all’Eurostat un parere sul tema, in particolare in relazione ai crediti derivanti da Superbonus110% (attualmente cedibili) e da Piano Transizione 4.0 (attualmente non cedibili). L’Ufficio Statistico dell’Unione Europea una specifica indicazione per ciascuno dei due strumenti oggetto di verifica.
L’Eurostat (clicca qui per il documento originale) ha sottoscritto l’interpretazione della Ragioneria dello Stato Italiana, indicando che il debito generato dai crediti da Piano Transizione 4.0 deve essere contabilizzato interamente nell’anno di svolgimento dell’intervento, mentre quello collegato ai crediti da Superbonus110% può essere contabilizzato in maniera proporzionale in relazione a ciascun anno di fruizione.
In altre parole l’impostazione adottata per il Superbonus110% viene promossa, con tale giudizio che è conseguentemente estendibile anche agli altri bonus edilizi soggetti allo strumento della cessione del credito, quali Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Casa.
D’altra parte, Eurostat si è riservata di approfondire il tema attraverso un documento dedicato ai crediti d’imposta trasferibili.
In conclusione, l’indicazione che arriva dall’Europa è positiva, ma sarà definitiva solo una volta che tale guida sarà resa pubblica.