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1.381 milioni per l’efficientare ERP: agevolabile la sostituzione dei serramenti

In arrivo un decreto che stanzia 1.381 milioni di € per l’efficientamento energetico dell’ ERP. Tra gli interventi agevolati la sostituzione di serramenti.

Uno dei temi più di attualità di questi anni è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La porzione di investimenti che tale strumento assegna all’edilizia rappresenta uno degli elementi che più sta contribuendo a sorreggere il settore. A riguardo, si segnala che a breve verrà pubblicato un decreto attuativo dell’Investimento 17 della Missione M7 del RePowerEU del PNRR dedicato all’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica residenziale (ERP).

Questo testo, di cui attualmente è disponibile sola la bozza approvata il 27 Marzo da parte della Conferenza Unificata, consentirà di attivare investimenti per un ammontare pari a 1 miliardo e 381 milioni di euro.

Il documento si struttura attraverso 15 articoli e 3 allegati.

L’articolo 1 è dedicato alle definizioni, mentre l’articolo 2 definisce le finalità della misura, specificando che gli interventi devono riguardare ristrutturazioni energetiche dell’ ERP che determinino un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%.

L’articolo 3 è dedicato agli investimenti agevolati e, principalmente, pone in evidenza due aspetti.

Il primo chiarisce come i progetti di investimento debbano essere realizzati tramite ESCo e che debbano interessare edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione.

Il secondo introduce una scala di priorità nell’agevolabilità degli interventi, stabilendo che la priorità è attribuita agli interventi su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto e che siano provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall’Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (clicca qui per consultarlo).

L’Articolo 4 affronta il tema della tipologia e dei criteri di sostegno finanziario.

Per quanto riguarda gli strumenti incentivatori è stabilito che ai progetti finanziabili è possibile applicare una sovvenzione del 65% erogata da parte del soggetto attuatore della misura, ossia il GSE, e la richiesta di un prestito a copertura della parte rimanente dell’ammontare, quindi non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione erogato da Banche Convenzionate.

Per quanto riguarda i paletti di spesa, invece, è indicato come ai fini della determinazione del costo degli interventi si debba tenere conto delle tabelle e dei prezzari Regionali e Provinciali o, in mancanza di prezzari aggiornati facendo riferimento a listini ufficiali quali quelli e Regionali delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. È inoltre individuato un tetto massimo all’incentivo erogabile in relazione a limiti di spesa agevolabile specifica per ciascuna tipologia di intervento, rimandando a un allegato dedicato al tema.

L’Articolo 5 è dedicato all’individuazione dei soggetti destinatari del sostegno finanziario e ribadisce nuovamente come sia necessario il coinvolgimento di una ESCo per poter accedere al sostegno finanziario.

L’Articolo 6 illustra gli aspetti documentali che devono corredare il progetto di investimento e forniti al GSE tramite apposita piattaforma digitale. Tra questi vengono indicati la scheda contenente dati e informazione della ESCo, la scheda illustrativa del progetto, il piano progettuale degli interventi, il calcolo di entità e tipologia del sostegno finanziario richiesto in relazione agli interventi previsti all’interno del progetto, la dichiarazione rilasciata da parte tecnico abilitato che assevera la conformità tecnica deli interventi previsti nel progetto e il fatto che essi portino al miglioramento dell’efficienza energetica complessiva di almeno il 30% e la dichiarazione rilasciata da parte tecnico abilitato che assevera la congruità dei costi inseriti nel progetto di investimento.

L’Articolo 7 è dedicato alle procedure di valutazione dei progetti di investimento e di riconoscimento del sostegno finanziario, mentre l’Articolo 8 stabilisce che entro 2 mesi dalla pubblicazione del decreto i soggetti interessati dalla misura dovranno sottoscrivere un atto convenzionale che ne caratterizza i relativi impegni.

L’Articolo 9 identifica la portata della dotazione economica destinata alla riqualificazione energetica dell’ ERP, quantificata in 1.331 milioni di euro, mentre l’Articolo 10 caratterizza il fatto che gli eventuali prestiti richiesti da ESCo a Banche Convenzionati siano coperti da garanzia SACE e l’Articolo 11 tratta delle possibili variazioni.

Infine, gli articolo 12, 13, 14 e trattano rispettivamente delle attività di controllo e monitoraggio, della revoca dei sostegni finanziari, delle disposizioni finanziarie e delle disposizioni finali.

Seguono i 3 allegati.

Il primo definisce gli interventi ammissibili al sostegno finanziario, tra i quali si segnalano le lettere b) e c), rispettivamente dedicate alla sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato e all’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

Il secondo allegato affronta il tema della metodologia di calcolo dell’incentivo, chiarendo come, in relazione al comparto dei serramenti ciò debba avvenire secondo la seguente formula:

Itot = %spesa C * Sint

dove:

Sint                   è la superficie oggetto dell’intervento, in metri quadrati;

C                     è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in € e superficie di intervento in mq. I valori massimi di C in relazione ai serramenti (Cmax) sono fissati a 700 €/mq per le zone climatiche A, B e C e a 800 €/mq per le zone climatiche D, E e F;

%spesa               è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, che per i serramenti è pari al 65%;

Itot                    è l’incentivo totale.

 

Il terzo allegato, invece, caratterizza i requisiti tecnici minimi che debbono caratterizzare i singoli interventi di efficientamento energetico. In relazione al comparto dei serramenti il parametro preso a riferimento è, ovviamente, la trasmittanza termica, il cui limite è definito in conformità alla seguente tabella:

Allegato 1

Articolo 1, comma 1, lettera b)

 

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)

Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2*K

 

A seguito della tabella viene inoltre precisato che l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, alla Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi. Tale requisito si ritiene adempiuto se le chiusure trasparenti dell’edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modifiche o integrazioni.

È inoltre precisato come per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. Sono incentivabili i sistemi di filtrazione solare, con installazione esterna o all’interno di uno dei componenti del vetrocamera, con fattore solare gtot, ricadente nel range della classe 3 o 4 della tabella 2 del paragrafo 5.2.4 della UNI 14501.

 

Chiariti i contenuti della bozza di decreto vagliata dalla Conferenza Unificata, non resta che attendere la pubblicazione ufficiale del testo e l’avvio delle procedure incentivatorie volte a migliorare l’efficienza energetica dell’ ERP.

 

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