Il fatto che la disciplina in materia di Superbonus avrebbe subito l’ennesima modifica entro la fine dell’anno era nell’aria da tempo, ma venerdì scorso (11/11/2021) tali considerazioni astratte hanno assunto la forma molto concreta del Decreto Legge. Trattasi del Decreto Aiuti Quater che, pur licenziato dal CdM, ha ancora la forma di bozza (clicca qui per scaricarla) e, di conseguenza, non è ancora in Gazzetta Ufficiale. I contenuti di maggiore impatto sul tema Superbonus si trovano all’articolo 7, che modifica in maniera sostanziale il testo dell’articolo 119 del DL 34/2020, e si possono sostanzialmente riassumere in 3 punti:
- il Superbonus 110 % per i condomini si conclude al 31 dicembre 2022, mentre per il periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2023 passa al 90%;
- il Superbonus 110 % per le unifamiliari viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 esclusivamente in relazione agli interventi che hanno rispettato la soglia relativa all’effettuazione del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022;
- il Superbonus relativo a interventi su unifamiliari che saranno avviati dal 1 gennaio 2023 passerà all’aliquota del 90% in relazione alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2023, a patto che l’unità immobiliare oggetto di intervento sia una “prima casa” e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore ai 15.000 €.
A tutto ciò si aggiungono tre aspetti altrettanto importanti in materia di tempistiche:
- Il comma 2 dell’articolo 7 del DL stabilisce che le varie disposizioni sopra riportate non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del DL, risulti effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS);
- l’articolo 13 del DL, che disciplina l’entrata in vigore del testo, stabilisce che i contenuti del DL Aiuti Quater saranno in vigore a partire dal giorno successivo a quello della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In altre parole la nuova disciplina avrà effetto immediato in seguito alla pubblicazione in GU;
- il Presidente del Consiglio ha testualmente affermato in conferenza stampa che: “il Superbonus resta al 110% anche per il 2023 per i condomini che non hanno ancora avviato i lavori, ma solo se presentano la Cilas entro il 25 novembre prossimo”. Tale indicazione temporale, non presente nel testo del DL, è poi stata ripresa anche da una nota ufficiale del MEF, ma alcune fonti ipotizzano già un ulteriore slittamento della scadenza al 31 gennaio.
Questo lo stato dell’arte al 15 novembre 2022, in attesa della pubblicazione del DL in GU e dell’inserimento formale della scadenza del 25 novembre, se sarà confermata).
Detto dei contenuti del documento, rimandiamo i giudizi e le considerazioni in merito a un prossimo articolo dedicato.