Il Codice al Consumo ha esplicitamente stabilito che il difetto da imperfetta installazione deve essere equiparato al difetto del bene.
È ormai risaputo: gran parte della legislazione dello stato deriva, più o meno direttamente, da quella europea. In questi giorni, nello specifico l’8 Dicembre, è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/2853 dedicata alla responsabilità per danno da prodotti difetto si (clicca qui per scaricarla) e ciò comporterà la necessità di rivedere e aggiornare i contenuti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, noto come Codice al Consumo (clicca qui per consultarlo).
Il D. Lgs. 206/2005 è stato emanato allo scopo di tutelare i diritti dei consumatori in relazione a problematiche derivanti da prodotti acquistati, rappresenta una evoluzione del pre-esistente DPR 224/1988 che era stato sviluppato anche sulla base della Direttiva 85/374/CEE, abrogata e sostituita proprio dalla nuova Direttiva (UE) 2024/2853.
Il Codice al Consumo rappresenta un elemento fondamentale della legislazione e ha ben definito tutta una serie di aspetti di grande importanza in materia di tutela del consumatore.
Il testo del Codice al Consumo ha subito diverse revisioni, tra le quali quelle introdotte dal D. Lgs. n.170/2021, fino a raggiungere la formulazione attuale. Essa all’articolo 131 (Errata installazione dei beni) ha cristallizzato un aspetto decisivo:
Ciò significa che, calando il concetto generale nel settore di nostro più diretto interesse, il difetto derivante dall’imperfetta posa in opera dei serramenti è equiparato al difetto che caratterizza il serramento stesso.
Nell’ambito di una fornitura che coinvolga sia il bene, sia la mesa in opera, tale disposizione attribuisce valore paritetico alla fornitura del prodotto e alla posa, evidenziando conseguentemente come quest’ultima debba essere caratterizzata dal dovuto livello di cura e attenzione.
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