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Perplessità sui bonifici per detrazione/1: se il bonifico non è parlante?

ANFIT risponde ai più comuni dubbio sui bonifici per detrazione! Nel primo articolo spieghiamo come fare in caso di bonifico non parlante.

In molte occasioni le pubblicazioni sul portale ANFIT sono volte a chiarire problematiche, dubbi e inconvenienti legati ai bonus fiscali in edilizia. In questo articolo, il primo di una serie di 7, andiamo a trattare un tema all’apparenza banale, ma che ciclicamente è sempre oggetto di richieste di precisazione: l’utilizzo del bonifico parlante come metodo di pagamento correlato all’accesso all’incentivo.

A tale argomento abbiamo già fatto riferimento in passato (clicca qui), ma con questa serie di pillole esplicative affrontiamo i possibili esempi di errore e perplessità nella compilazione e le relative modalità di risoluzione.

Partiamo da una casistica abbastanza banale: l’effettuazione erronea del pagamento utilizzando il bonifico ordinario in luogo di quello parlate. La scelta non è casuale, in quanto il tema è stato recentemente affrontato anche da Fisco Oggi (clicca qui), ossia la rivista online dell’Agenzia delle Entrate. 

Per caratterizzare questa fattispecie, è necessario partire dalla definizione delle peculiarità che caratterizzano un bonifico parlate per detrazioni fiscali. Per prima cosa tale strumento si differenzia da quello ordinario in quanto consente l’applicazione da parte di banca/posa/etc. della ritenuta d’acconto, attualmente fissata all’11%. In secondo luogo il bonifico parlante deve portare con sé una serie di dati specifici: il codice Fiscale del richiedente la detrazione fiscale, il numero di P. Iva o CF titolare dell’azienda che effettua i lavori e a cui è quindi intestato il pagamento e la causale del versamento contenente il riferimento alla norma agevolativa in forza della quale si richiede l’agevolazione. Oltre a queste informazioni obbligatorie, identificate dall’Agenzia delle entrate tramite la Circolare 19/2020, è comunque consigliabile inserire anche il riferimento della fattura cui il bonifico corrisponde, in modo da evidenziare il collegamento tra il bonifico stesso e la fattura corrispondente.

Chiarito ciò, vi sono due possibili soluzioni nel caso di utilizzo del bonifico ordinario in luogo di quello parlate.

La prima fattispecie, trattata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 7 giugno 2012, prevede l’annullamento del bonifico non idoneo e la ri-emissione del pagamento tramite bonifico parlante. Tale soluzione, in taluni casi può però non essere praticabile a causa delle scadenze temporali delle normative fiscali.

Entra quindi in gioco la seconda possibile modalità di risoluzione. Essa è stata caratterizzata dall’Agenzia delle Entrate tramite la Circolare 43/2016 e prevede la possibilità di non perdere il diritto all’incentivo anche in caso di bonifico ordinario a patto che l’azienda fornitrice rediga un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la finalità del bonifico e che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Analizzata nel dettaglio questa situazione, rimandiamo alla prossima pubblicazione dedicata alle perplessità legate ai bonifici parlati per detrazione, che verterà sulla casistica in cui il beneficiario dell’incentivo non sia coincidente con l’intestatario della fattura.

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