Il Decreto “Rilancio” è stato pubblicato: in questo articolo una dura presa di posizione di ANFIT sul tema dell’Ecobonus 110%.
Il Decreto “Rilancio”, ora Decreto Legge 19 Maggio 2020, n°34, ha finalmente ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale e la firma del presidente della Repubblica, entrando quindi in vigore.
Il testo consta di 266 articoli che affrontano i temi più disparati, ma in questo articolo ci concentreremo esclusivamente sugli aspetti più importanti in relazione al settore di competenza dell’Associazione, ovvero edilizia-efficienza energetica-ristrutturazioni.
Innanzi tutto due premesse:
Detto questo, andiamo ai contenuti. Nello specifico gli articoli di maggior interesse per ANFIT sono il 119 “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, e il 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto in credito d’imposta cedibile” che approfondisce le questioni finanziare legate ai crediti derivanti dai bonus fiscali derivanti dagli interventi edilizi.
Nella sostanza, l’articolo 119 eleva al 110% la detrazione per tre tipologie di intervento di efficienza energetica (cappotto, impianti nei condomini e impianti nelle unifamiliari) e stabilisce che possono accedere a tale livello di incentivi anche gli altri interventi di efficienza energetica (come definiti dall’art. 14 del DL 63/2013), purché effettuati in combinazione con uno dei primi tre. Contestualmente viene ridotto l’orizzonte temporale per rientrate delle detrazioni (da 10 a 5 anni) e stabilito che questo regime particolare sarà in vigore dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. Inoltre sono introdotti vincoli di natura ambientale (obbligo di rispetto dei CAM), di natura energetica (dimostrazione che l’intervento ha garantito il miglioramento di due classi energetiche confrontando APE pre e post ristrutturazione) e di natura legale (restano esclusi dal nuovo regime le seconde case, eccetto quelle all’interno di condomini).
In altre parole: gli incentivi sulla sostituzione di serramenti e schermature solari non cambiano di una virgola, a meno che il rinnovamento dei serramenti avvenga contestualmente a uno dei tra interventi cardine del provvedimento.
Per quanto riguarda l’articolo 121, esso disciplina cessione del credito e sconto in fattura, stabilendo la possibilità di cedere il credito derivante dagli incentivi anche a banche e istituzioni finanziare, senza limiti sul numero di passaggi.
Per un’analisi integrale dei documenti, di seguito il testo degli articoli 119-120-121 del decreto (clicca qui), quello della relazione illustrativa (clicca qui) e quello della relazione tecnica (clicca qui).
Presentati i contenuti passiamo all’analisi.
Il giudizio di ANFIT è fortemente negativo e si può riassumere nelle seguenti considerazioni:
Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori analisi e riflessioni, ma una cosa è certa fin d’ora: se lo scopo del provvedimento era un rapido rilancio dell’economia attraverso la forte incentivazione delle ristrutturazioni edilizie, l’obiettivo è stato clamorosamente mancato.