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Decreto Aiuti in GU: modifiche al Superbonus e alla cessione del credito

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti, che modifica la scadenza del 30% per il Superbonus 110% e la disciplina della cessione del credito.

Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n° 50,  recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, noto come DL Aiuti, è stato pubblicato in Gazzetta (clicca qui per scaricarlo).

Il documento, come già anticipato qui, attraverso l’articolo 14 affronta tre importanti aspetti di interesse per il settore dei serramenti:

  • La proroga di tre mesi del 30 % dei lavori per il Superbonus 110 %;
  • Le modalità di definizione della soglia del 30 % dei lavori;
  • La liberalizzazione della cessione del credito per le banche

Per quanto riguarda il primo punto, la legislazione ante Decreto Aiuti prevedeva che per usufruire del Superbonus 110 % in relazione a interventi su edifici unifamiliari fosse necessario dimostrare di aver svolto almeno il 30 % dei lavori entro il 30 giugno 2022. Con la nuova disposizione di legge, che modifica il comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio, tale termine slitta in avanti di 3 mesi, quindi al 30 settembre 2022, in modo da cercare di tenere conto delle svariate problematiche verificatesi a inizio anno (ritardo e caro materiali, guerra in Ucraina, continue modifiche della legislazione, etc.).

Per quanto riguarda il secondo, il Decreto Aiuti ribadisce, raccogliendo e ampliando quanto già indicato dall’Agenzia delle Entrate nel novembre 2021, che alla definizione del suddetto 30 % concorrono anche i lavori non soggetti all’agevolazione del Superbonus 110%.

In relazione al terzo e ultimo punto il Decreto Aiuti va a modificare per l’ennesima volta il comma 1 dell’articolo 121 del Decreto rilancio, cercando di rendere più fluida la circolazione dei crediti fiscali, in particolare venendo in contro alle esigenze delle banche. Nello specifico il testo stabilisce come per gli istituti bancari è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Ciò in relazione sia a crediti derivanti dallo sconto in fattura, sia in caso di cessione diretta del contribuente.

 

 

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