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CREDITO DI IMPOSTA E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER INTERVENTI E DANNI DEL TERREMOTO

Anfitinforma N°16-20 del 16/11/2016

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per utilizzare, con le modalità del finanziamento agevolato, il credito d’imposta erogato per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto.
Il credito d’imposta tiene conto sia dell’importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie.
Il provvedimento prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per utilizzare, con le modalità del finanziamento agevolato, il credito d’imposta erogato per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto.

Il credito d’imposta tiene conto sia dell’importo del finanziamento, che degli interessi dovuti e delle spese di gestione strettamente necessarie.

Il provvedimento (a seguire) prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

  1. Credito d’imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato

1.1 Il credito d’imposta previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

1.2 Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

1.3 Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

 

Provvedimento prot. n. 186585 del 04/11/2016

 1.4 Le somme di cui al punto 1.3 sono recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai sensi dell’articolo 1260 codice civile. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.

 

  1. Trasmissione dei dati

2.1 Il soggetto finanziatore comunica all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo modalità e termini approvati con successivo provvedimento.

Motivazioni

Il decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il Centro Italia, stabilisce ai sensi dell’articolo 5, comma 3, che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d) e) e g) del comma 2, previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato.

Il successivo comma 5 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il medesimo comma 5 prevede che le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge, n. 189 del 2016, individua le modalità di utilizzo del credito d’imposta erogato per far fronte ai danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016.

In particolare, è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avvenga mediante il credito d’imposta che viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

 

Provvedimento prot. n. 186585 del 04/11/2016

In analogia a quanto disposto con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2009 e dell’11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo e del 20 e 29 maggio 2012 che ha interessato alcuni territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nello schema di provvedimento è previsto che i soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate, dei dati di eventuali risoluzioni.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

 

Provvedimento prot. n. 186585 del 04/11/2016

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Rossella Orlandi

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