Il comodato d’uso è accettabile come diritto per accedere agli incentivi in edilizia? A che condizioni? Di seguito le risposte.
L’accesso agli incentivi fiscali collegati agli interventi di ristrutturazione (o di efficientamento energetico) in edilizia è soggetto a numerosi vincoli e precondizioni. Uno dei principali riguarda il fatto che l’intestatario della pratica disponga di un diritto reale o personale in relazione all’immobile, come già sviscerato in un precedente articolo consultabile qui.
Di seguito ci concentriamo sulla possibilità di accedere alle incentivazioni in relazione a un particolare esempio di diritto personale: il comodato d’uso.
Questo tema è stato sviluppato a più riprese da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare tramite alcune pubblicazioni sul portale FiscoOggi (clicca qui e qui).
Nello specifico vengono affrontati 3 passaggi principali:
In relazione al primo punto, l’Agenzia chiarisce subito come il comodato d’uso rappresenti un diritto personale idoneo per l’accesso agli incentivi fiscali nell’ambito dell’edilizia.
In relazione al secondo, viene precisato come il comodatario, per poter essere intestatario della pratica, debba disporre sostenere le spese in prima persona, disporre di un contrato di comodato regolarmente registrato e di un consenso scritto da parte del proprietario dell’immobile.
Per quanto riguarda il terzo aspetto, FiscoOggi chiarisce come il contratto di comodato e il documento che testimonia il consenso da parte del proprietario debbano essere caratterizzati da data precedente rispetto a quella di inizio dei lavori.
Concludendo e riassumendo, il titolare di un comodato d’uso di un immobile ha diritto ad essere intestatario di una pratica di ristrutturazione, a patto che disponga di un regolare contrattato e di un consenso scritto da parte del proprietario, entrambi caratterizzati da data antecedente rispetto all’avvio dei lavori in questione.
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