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Circolare 27/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate: precisazioni sul Decreto Blocca Cessioni

Pubblicata una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate in cui si chiariscono varie aspetti relativi al Decreto Blocca Cessioni.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 27/E/2023 (clicca qui per scaricarla) in materia di bonus edilizi e di cessione del credito, avente per oggetto “Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”.

Il documento è volto ad approfondire gli effetti del Decreto Blocca Cessioni e, infatti, dopo un excursus sull’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Capitolo 1), ribadisce il regime di blocco all’accesso alle opzioni alternative, con l’esclusione di una serie di casistiche (Capitolo 2):

  • interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio;
  • interventi di superbonus che non hanno per oggetto condomini per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la CILA;
  • interventi di superbonus che hanno per oggetto condomini per i quali è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • interventi di superbonus che hanno per oggetto una demolizione-ricostruzione per cui è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • interventi incentivati tramite bonus diversi dal superbonus per cui risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario entro la data del 16 febbraio 2023;
  • interventi incentivati tramite bonus diversi dal superbonus per i quali non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo: entro la data del 16 febbraio 2023 siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati entro tale data, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti dimostrabile mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al DPR 445/2000;
  • interventi incentivati tramite bonus diversi dal superbonus per i quali entro la data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:
    1. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR);
    2. restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3, del TUIR);
    3. interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013).

Segue il Capitolo 2.3, che ribadisce come il Decreto Blocca Cessioni si interfacci con lo strumento della variante (clicca qui). La Circolare ricorda che, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante rispetto ad un titolo edilizio inizialmente depositato, la data che fa fede per l’accesso alle opzioni alternative è quella di deposito iniziale, non quella di variante.

Seguono il Capitolo 3, dedicato al tema della responsabilità solidale, il Capitolo 4 dedicato alla ripartizione in 10 rate annuali della quota annua di credito non utilizzata e il Capitolo 5 concernente il divieto di acquisto dei crediti d’imposta cedibili da parte della Pubblica Amministrazione.

Infine, con il Capitolo 6 della Circolare, viene dedicato ampio spazio allo strumento della remissione in bonis in relazione all’esercizio delle opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito. La Circolare precisa che, nel caso in cui la comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative non sia stata trasmessa entro il 31 Marzo 2023, sia possibile derogare tale scadenza, a patto di provvedere al ricorso all’istituto della remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Inoltre viene anche chiarito un altro aspetto che nel Decreto Blocca Cessioni non risultava del tutto chiaro: la sanzione di 250 € collegata alla procedura di remissione in bonis è da intendersi collegata a ciascun inadempimento da parte del contribuente. In altre parole, il contribuente è tenuto al versamento di 250 € per ciascuna comunicazione di cessione posteriore al 31 Marzo 2023.

 

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