Pubblicata una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate in cui si chiariscono varie aspetti relativi al Decreto Blocca Cessioni.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 27/E/2023 (clicca qui per scaricarla) in materia di bonus edilizi e di cessione del credito, avente per oggetto “Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”.
Il documento è volto ad approfondire gli effetti del Decreto Blocca Cessioni e, infatti, dopo un excursus sull’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Capitolo 1), ribadisce il regime di blocco all’accesso alle opzioni alternative, con l’esclusione di una serie di casistiche (Capitolo 2):
Segue il Capitolo 2.3, che ribadisce come il Decreto Blocca Cessioni si interfacci con lo strumento della variante (clicca qui). La Circolare ricorda che, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante rispetto ad un titolo edilizio inizialmente depositato, la data che fa fede per l’accesso alle opzioni alternative è quella di deposito iniziale, non quella di variante.
Seguono il Capitolo 3, dedicato al tema della responsabilità solidale, il Capitolo 4 dedicato alla ripartizione in 10 rate annuali della quota annua di credito non utilizzata e il Capitolo 5 concernente il divieto di acquisto dei crediti d’imposta cedibili da parte della Pubblica Amministrazione.
Infine, con il Capitolo 6 della Circolare, viene dedicato ampio spazio allo strumento della remissione in bonis in relazione all’esercizio delle opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito. La Circolare precisa che, nel caso in cui la comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative non sia stata trasmessa entro il 31 Marzo 2023, sia possibile derogare tale scadenza, a patto di provvedere al ricorso all’istituto della remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Inoltre viene anche chiarito un altro aspetto che nel Decreto Blocca Cessioni non risultava del tutto chiaro: la sanzione di 250 € collegata alla procedura di remissione in bonis è da intendersi collegata a ciascun inadempimento da parte del contribuente. In altre parole, il contribuente è tenuto al versamento di 250 € per ciascuna comunicazione di cessione posteriore al 31 Marzo 2023.
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