L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare riepilogativa in materia di Superbonus 110 % numerata 23/E/2022.
Il “filone” Superbonus110% si arricchisce dell’ennesimo capitolo: l’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato la Circolare 23/E/2022 (clicca qui per scaricarla), dal titolo Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Il documento, frutto anche della collaborazione con il MiSE e l’ENEA, consta di ben 134 pagine e mira a riepilogare novità e aggiornamenti in materia di Superbonus110%, pur chiarendo fin da subito che il testo non si occupa degli ultimi aggiornamenti in materia di opzione per lo sconto/cessione (leggasi Decreto Aiuti).
La 23/E/2022 è la quinta Circolare da parte dell’Agenzia sul tema e segue le precedenti:
Il documento, essendo volutamente riepilogativo, non presenta contenuti sorprendenti, ma punta più che altro a fornire un riferimento meno dispersivo.
Questa impostazione è chiara anche in relazione al tema serramenti, in quanto la Circolare riprende il tema delle variazioni dimensionale (in relazione al quale si era discusso ampiamente a suo tempo qui, qui, qui e qui) ribadendo che Nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus (così come ai fini dell’ecobonus), l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16- bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
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