fbpx

Cessione del credito e ristrutturazioni: domande e risposte

Cambiare i serramenti nei condomini: una grande opportunità grazie agli sgravi fiscali.

Uno dei vantaggi legati alla sostituzione dei serramenti, come ricordato tante volte anche in questa sede, consiste nella possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali messe a disposizione dallo Stato. Esse rientrano in un quadro di incentivazioni più vasto, che mirano al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio nazionale. In quest’ambito i due strumenti più utilizzati sono Ecobonus e Sismabonus, con il primo destinato a chi effettua interventi di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica (riconfermato dalla Legge di bilancio 2019) ed il secondo a chi interviene per aumentare la capacità di resistere ad un terremoto del proprio edificio. Queste agevolazioni consistono nella possibilità di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi una somma pari a una parte delle spese sostenute. In relazione a questa situazione sta prendendo sempre più piede lo strumento della cessione del credito.

COS’E’?

La cessione del credito consiste nella possibilità di cedere ad altri soggetti la possibilità di effettuare le detrazioni. Il caso più frequente è la cessione ai fornitori che hanno eseguito i lavori, in cambio di uno sconto immediato sulla spesa relativa all’intervento. Così facendo i contribuenti possono beneficiare del bonus in contanti ed in un’unica soluzione (a fronte delle 10 rate di pari importo riconosciute in riduzione delle imposte Irpef o Ires dovute).

Questa soluzione è particolarmente utile per i soggetti che non hanno la possibilità di portare in detrazione alcuna somma, ad esempio perché hanno un reddito molto basso e non sono tenuti a versare alcunché in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò infatti consente di evitare una disparità con gli altri cittadini, in quanto tali soggetti non avrebbero la possibilità di usufruire concretamente degli incentivi statali. Grazie a questo meccanismo, invece, il committente che rientra nella cosiddetta “no tax area” ha la possibilità di cedere il diritto alle detrazioni fiscali all’impresa che ha effettuato i lavori e ottenere un risparmio immediato, attraverso lo sconto operato da quest’ultima.

DA CHI A CHI?

La cessione del credito d’imposta può essere effettuata da tutti i soggetti che sostengono le spese, ovvero:

  • persone fisiche come i proprietari di immobili residenziali, i condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni, gli inquilini, i titolari di diritto di comodato;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche o società);
  • enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale.

Essa, d’altra parte, può essere compiuta in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori o verso altri soggetti privati, come organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili. Vi è però una limitazione: tali soggetti possono essere partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza che ne detengano il controllo. Infatti, è vietata la cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto “no tax area”, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Per quanto riguarda nello specifico l’Ecobonus, la cessione del credito può avvenire nei confronti:

  • degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo;
  • delle Energy Service Companies (ESCO), ovvero società che forniscono servizi energetici affrontando un rischio finanziario;
  • delle Società di Servizi Energetici (SSE), comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Inoltre, è stabilito che il credito d’imposta ceduto possa essere oggetto, successivamente, di un’altra sola ulteriore cessione in favore di un diverso soggetto. In ogni caso, il soggetto privato a cui viene ceduto il credito d’imposta dev’essere in qualche modo collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, il fornitore o semplicemente un altro condòmino).

COME?

I dati che il soggetto cedente deve comunicare ai fini della cessione del credito d’imposta relativo a Ecobonus e Sismabonus sono i seguenti:

  • l’avvenuta cessione del credito;
  • l’accettazione da parte del cessionario;
  • nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
  • nome, cognome e codice fiscale propri.

Inoltre la presentazione del modello F24 dev’essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Per poter utilizzare questa forma di compensazione è necessario inserire, in fase di compilazione del modello, i seguenti codici tributo istituiti appositamente per contraddistinguere la cessione del credito relativo a Ecobonus e Sismabonus:

  • “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
  • “6891” denominato “SISMABONUS- Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.

Essi devono essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle quote citate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dei crediti compensati, nella colonna “importi a debito versati”.

A tal proposito si precisa che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato per esteso l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto. Ad esempio, se la quota è fruibile dal primo gennaio 2019 dev’essere indicato come anno di riferimento il «2019».

QUANDO?

La detrazione fiscale prevista dall’Ecobonus e dal Sismabonus può essere utilizzata in compensazione da parte del soggetto ricevente a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione della spesa sostenuta dal cedente per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

QUANTO?

Definite le caratteristiche di questo strumento ed il modo in cui utilizzarlo nel caso lo si ritenesse, resta un ultimo importante aspetto da trattare: il passaggio di mano del credito di imposta è accompagnato da uno sconto sul suo ammontare (solitamente intorno al 5-6%), come sempre accade in questi contesti.

CONCLUSIONI

Sulla base di queste considerazioni si deduce che la disponibilità di questo strumento costituisce sicuramente un vantaggio per il cittadino, che poi singolarmente sarà chiamato a valutare la convenienza di utilizzarlo in relazione alla propria specifica condizione.

Infine è bene ricordare una cosa: la soluzione migliore per un consumatore che vuole sfruttare lo strumento della cessione del credito e al contempo avere la sicurezza di acquistare un ottimo serramento, è rivolgersi ad un associato ANFIT (Associazione Italiana per la tutela della Finestra made in Italy): così facendo ha la garanzia di un prodotto assicurato, di qualità, Made in Italy, che rispetta tutte le caratteristiche tecniche necessarie per poter accedere alle incentivazioni e di conseguenza allo strumento della cessione del credito.

 

Seguici su

 

QUALITY
ANFIT
LABEL
ENERGETICO
POLIZZA
ASSICURATIVA