Rileggiamo il complicato quadro normativo in materia di bonus ristrutturazione e cessione del credito alla luce delle novità 2022.
Nel primo articolo del 2022 (clicca qui) abbiamo chiarito come in linea di massima la sostituzione dei serramenti sia una pratica che rientra nel regime giuridico dell’edilizia libera. Questo aspetto è diventato di grande interesse in seguito all’esenzione dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per i lavori classificabili in tale categoria.
L’attenta analisi del Glossario dell’Edilizia e del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. ha quindi portato a una conclusione abbastanza favorevole per gli operatori del settore degli infissi.
In una situazione specifica, però, tale considerazione si scontra con altre disposizioni legislative che vanno in direzione diversa. È il caso del regime che regola la cessione del credito derivante da Bonus Ristrutturazione.
Anche questo tema è stata affrontato in precedenza (clicca qui), ma alla luce delle ultime novità legislative richiede di essere approfonditamente rivisitato.
La Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 ha rivoluzionato il mondo degli incentivi con l’introduzione del Superbonus110% e con la modifica della disciplina di cessione del credito e sconto in fattura. Il comma 2 dell’articolo 121 del documento stabilisce per quali agevolazioni fiscali sia possibile fare riferimento a questi due strumenti. In relazione al Bonus Ristrutturazione esso specifica che rientrano in quest’ambito le spese relative a interventi di “recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma1, lettere a), b) e d) del D.P.R. 917/1986“.
Sfogliando il TUIR, ovvero il D.P.R. 917/1986 citato dalla Legge 77/2020, si evince che alle lettere a), b) e d) corrispondono gli interventi:
Facendo un focus sul punto dedicato alle singole unità immobiliari residenziali, ovvero il b), per proseguire l’analisi è necessario passare al Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. In quel documento, le lettere b), c) e d) dell’articolo 3 recitano:
In altre parole, riassumendo in maniera comprensibile gli effetti dei vari rimandi normativi, in relazione al BonusRistrutturazione gli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nel caso di singole unità immobiliari, possono essere utilizzati solo in funzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il punto a) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, ovvero la manutenzione ordinaria, è stato quindi volutamente ed esplicitamente escluso dal novero dei casi in cui è consentito l’utilizzo di tali strumenti in relazione al Bonus Ristrutturazione.
Mettendo insieme i contenuti di tutti questi documenti, e facendo sempre riferimento alle singole unità immobiliari, si può concludere che: in ambito di edilizia libera, cioè in assenza di titoli edilizi (CILA, SCIA, PdC), è possibile fruire del Bonus Ristrutturazione solo in detrazione, mentre per poter optare per cessione del credito e sconto in fattura è necessario essere in possesso di un titolo edilizio che dimostri come l’intervento ricada almeno nella categoria della manutenzione straordinaria.
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