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CCNL Edile per gli incentivi fiscali: precisazioni in materia di serramenti

Il CNCE ha pubblicato una nuova serie di FAQ in materia di CCNL Edile e congruità della mano d’opera: analizziamo quella relativa al settore serramenti.

Nel maggio dello scorso anno, prima tramite il Decreto Sostegni Ter e, successivamente tramite il Decreto Taglia Prezzi, è entrato in legislazione l’obbligo di applicazione del CCNL Edile (e della relativa verifica di congruità del DURC aziendale) per poter avere accesso agli incentivi fiscali in edilizia nel caso in cui le commesse avessero importi superiori a 70.000 €.

A seguito di ciò abbiamo presentato un’analisi del tema e delle ricadute specifiche per il settore dei serramenti (clicca qui), prendendo a riferimento sia i testi di legge, sia una specifica serie di FAQ pubblicate dal CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) che affrontavano la specifica questione di nostro interesse. In particolare, la FAQ 2 chiariva come l’obbligo di applicazione del CCNL Edilizia (e la relativa verifica di congruità sulla spesa legata alla mano d’pera) per l’ottenimento dei bonus fiscali in relazione all’installazione di serramenti fosse presente esclusivamente nel caso in cui l’operazione venisse effettuata direttamente dall’impresa edile attraverso i propri dipendenti. Viceversa, nel caso in cui la posa non fosse a carico dell’impresa edile, ma del serramentista, tale vincolo sarebbe venuto a cadere.

L’8 febbraio 2023, però, il CNCE ha reso pubblica la comunicazione 837 contenente una nuova serie di FAQ (clicca qui per scaricarle), che definiscono importanti precisazioni in materia. In particolare, la numero 9 sostituisce la precedente FAQ 2 e stabilisce che:

 

l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

 

Tale indicazione elimina la distinzione presente nella FAQ 2 della serie precedente presentata attraverso la Comunicazione CNCE 812/2022 e limita maggiormente l’applicazione dell’obbligo del CCNL Edile in relazione al settore.

 

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