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La Cassazione ribadisce: il diritto all’Ecobonus non decade in assenza di pratica ENEA

La Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di mancato o tardivo invio della pratica ENEA non si perde il diritto all’Ecobonus.

Lo scorso Aprile abbiamo pubblicato un articolo dal titolo “Contrordine dalla Cassazione: il diritto all’Ecobonus non decade in assenza di pratica ENEA” (clicca qui) in cui analizzavamo una sentenza della Corte di Cassazione che smentiva quella che fino a quel momento era stata una solida convinzione: la decadenza dal diritto all’Ecobonus nel caso in cui la relativa pratica ENEA non fosse stata inviata o fosse stata trasmessa oltre i termini (90 giorni dal fine lavori) prestabili.

La questione è tornata di attualità in quanto, sempre la Corte di Cassazione, il 12 Luglio scorso ha emesso l’ordinanza 19309/2024 (clicca qui per scaricarla) che ha nuovamente affrontato tale tematica.

La Corte ha mantenuto la linea dell’Aprile scorso, confermando nuovamente, e a questo punto si può dire definitivamente, il principio di diritto secondo cui il mancato o tardivo invio della pratica ENEA relativa a un intervento di riqualificazione energetica (commi 344-347 dell’articolo 1 della Legge 296/2006) coperto da Ecobonus non dia luogo alla perdita del diritto all’incentivo fiscale.

Tale posizione risulta in aperto contrasto con quella portata avanti da sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’obbligatorietà dell’invio della pratica ENEA entro i 90 giorni dal fine lavori per poter godere del beneficio fiscale (vedasi in ultimo a riguardo le Circolari AdE 28/2022 e 17/2023).

La presa di posizione della Corte deriva dalla rilettura del riferimento di Legge che disciplina questa questione: l’articolo 4 del DM 19 Febbraio 2007. Esso stabilisce che Per le spese sostenute ……  i soggetti che intendono avvalersi della detrazione ……. sono tenuti a ……..…. trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori …… i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica …… o …. la scheda informativa.

 La Corte indica quindi come la locuzione sono tenuti non porta con sé alcun tipo di obbligatorietà e non è corredata di riferimento alcuno all’eventuale decadenza al diritto a fruire dell’incentivo in caso di mancato invio.

La questione è quindi chiusa: a prescindere dalle indicazioni AdE, il cittadino non rischia di incorrere nella perdita del diritto all’incentivo per riqualificazione energetica (Ecobonus) nel caso in cui non invii (o invii dopo i 90 giorni dalla fine dei lavori) la relativa pratica ENEA.

Concludiamo con una considerazione: l’analisi letterale del testo di legge del 2007 da parte della Corte è (ovviamente) ineccepibile, ma quello che viene comunemente definito buon senso farebbe propendere verso l’interpretazione, non letterale, secondo cui il Legislatore ha utilizzato la locuzione “tenuti” nel senso di “obbligati”, dato che altrimenti l’articolo 4 del DM 19 Febbraio 2007 non avrebbe avuto nemmeno ragione d’essere. Ma tant’è.

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