Bonus facciate: col passare del tempo si chiariscono le caratteristiche di questo nuovo strumento di incentivazione fiscale.
Lunedì 4 Novembre è iniziato il percorso Parlamentare della Legge di Bilancio. Il testo, pur essendo economicamente di portata contenuta, affronta diversi temi spinosi, dal disinnesco dell’aumento dell’IVA, all’introduzione di plastic tax e sugar tax. Come sempre noi ci concentreremo sugli aspetti legati al settore dell’edilizia ed in particolare sulle possibili ricadute per il comparto dei serramenti. Nello specifico andremo ad analizzare la piega che sta prendendo il discusso “Bonus Facciate”, introdotto dall’articolo 25 della bozza di Legge di Bilancio 2020.
Tale strumento, come anticipato in precedenza, è stato inserito nel testo del Documento programmatico di Bilancio fin dal principio, ma senza che ne venissero definite chiaramente le caratteristiche. A circa 3 settimane dall’invio di tale documento alla Commissione Europea, i contorni della misura sono decisamente più chiari, anche se alcuni aspetti restano da precisare.
Il Disegno di Legge di Bilancio inserisce le regole relative al Bonus Facciate dopo il comma 1 del DL 63/2013, ovvero collega questo strumento al bonus ristrutturazioni, seppur con caratteristiche peculiari. In ogni caso tale collocazione comporta che esso si svilupperà attraverso una detrazione IRPEF, fruibile da parte del privato e non delle imprese. Non sono invece presenti limitazioni in relazione alla tipologie di immobile (condominio, villa, villetta, etc.).
Uno dei punti che più destava curiosità era il tetto di spesa previsto per questo nuovo strumento. Le possibilità in campo erano sostanzialmente 3:
– soglia a 96.000 € come da DPR 917/1986;
– soglia ad hoc da stabilire;
– assenza di una soglia da rispettare.
La scelta del Legislatore, per ora, è caduta sulla terza opzione, ovvero l’assenza di limiti di spesa per unità immobiliare.
Il fatto che il Bonus Facciate sia stato inserito in collegamento al DL 63/2013, a livello di logica, comporterebbe una conseguenza importante: sarebbe ragionevole attendersi che esso non rappresenti una misura a spot, ma che possa assumere i caratteri di soluzione stabilmente utilizzabile da parte di chi fosse interessato a fruirne. Ovviamente la stabilizzazione di tale strumento sarà strettamente legata all’impatto che esso avrà sul mercato, a quanti saranno i richiedenti e a che gettito IVA e IRPEF comporterà.
Il secondo aspetto su cui maggiormente si erano concentrate le aspettative era l’ambito di applicazione: quali saranno di preciso gli interventi incentivabili attraverso questo strumento? Anche su questo punto viene fatta chiarezza, seppur in maniera parziale. Il testo recita che il Bonus Facciate agevolerà “gli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici”. Ciò significa che tra gli interventi incentivabili potranno rientrare la tinteggiatura, la manutenzione di parapetti e balaustre, la sostituzione di grondaie e di impianti di illuminazione, nonché la messa sotto traccia di cavi impiantistici che corrono lungo la facciata di un edificio. Detto ciò, il Ministro Franceschini, padre della misura, ha chiarito in un’intervista che spetterà all’Agenza delle Entrate disciplinare nel dettaglio tutte le tipologie di interventi che potranno rientrare nell’alveo in questione. In ogni caso, per ora, sono esclusi vincoli legati agli aspetti energetici e/o antisismici.
Il terzo punto ritenuto più controverso da vari operatori dei diversi settori dell’edilizia era la compatibilità del Bonus Facciate con gli altri bonus già in essere e prorogati per un altro anno (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni, etc.). Anche in relazione a questo tema è arrivato un chiarimento da parte del Ministro: il Bonus Facciate sarà cumulabile con gli altri strumenti incentivanti già presenti. Nel dettaglio il titolare dei Beni Culturali ha affermato che: “si potrà tinteggiare la facciata e allo stesso tempo eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di entrambe le detrazioni: quella per le facciate al 90% – senza limiti di spesa e prevista solo per il 2020 – e quella sull’efficientamento energetico al 65%, che già esiste e con la manovra è stata prorogata insieme all’agevolazione sulle ristrutturazioni”. Sembra quindi esclusa la possibilità che in caso di combinazione di interventi (ad esempio tinteggiatura e inserimento di schermature solari), l’insieme dei diversi interventi acceda complessivamente alla detrazione del 90%.
Come detto all’inizio, l’esame del testo in sede Parlamentare è solo agli inizi, quindi le possibilità che esso subisca modifiche sono rilevanti. Partendo da questo presupposto, per ora il giudizio non può che essere sospeso. Il Bonus Facciate presenta evidenti aspetti positivi, ma anche qualche risvolto negativo e alcuni punti tutt’ora non del tutto chiari (necessità di pronunciamento dell’AdE sugli interventi incentivabili). Durante tutto l’iter che caratterizzerà la Manovra vi aggiorneremo passo passo su questo tema, in parallelo agli sviluppi relativi allo stralcio (o profonda revisione) dell’articolo 10 della Legge 58/2019, che dovranno essere inseriti sempre in Legge di Bilancio.
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