In caso di perplessità in merito all’accesso ai bonus edilizi si può ricorrere all’istituto dell’ interpello all’Agenzia delle Entrate.
La materia degli incentivi fiscali in edilizia è notoriamente complessa e caratterizzata da aspetti “grigi”. Tale stato di cose comporta la necessità di operare con la massima attenzione e di affidarsi a professionisti esperti e competenti. A volte, però, le particolarità della casistica specifica possono ingenerare dubbi anche nelle figure più scafate. In tal caso emerge la possibilità di ricorre a un istituto apposito: l’ interpello all’Agenzia delle Entrate.
Esso è regolato dalla Legge 212/2000, detta anche Statuto dei diritti del contribuente (clicca qui per consultarla). Tale testo, anche a seguito di modifiche normative successive, stabilisce che il contribuente può interpellare l’amministrazione al fine di ottenere un parere su un caso concreto e personale attraverso tre diverse modalità:
Tramite queste diverse modalità è quindi possibile sia richiedere chiarimenti in relazione a norme dubbie, sia richiedere indicazioni su come affrontare una specifica situazione alla luce della normativa vigente.
In base alla tipologia di contribuente (persona fisica, persona giuridica, enti pubblici, soggetti non residenti in Italia, ecc.) le domande di interpello devono essere trasmesse a recapiti differenti (vedi qui), ma in ogni caso ciò può avvenire sempre attraverso 4 modalità: consegna a mano; plico raccomandato con avviso di ricevimento; posta elettronica certificata – PEC; posta elettronica libera – PEL.
L’Agenzia delle Entrate si riserva 90 giorni per rispondere alle richieste di interpello superati i quali vale la regola del silenzio assenso, tramite la quale l’interpretazione proposta dal contribuente si può automaticamente considerare valida.
Tutto ciò a patto che l’interpello sia stato formulato in maniera idonea: infatti, lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tale strumento non possa essere utilizzato per richiedere chiarimenti di natura tecnica, pena l’inammissibilità del quesito.
Inoltre, sempre lo Statuto dei contribuenti, prevede che i contenuti delle risposte agli interpelli formulate da parte dell’Agenzia delle Entrate inibiscano a quest’ultima e alla Guardia di Finanza di sollevare rilievi successivi. In altre parole, le indicazioni fornite dall’AdE tramite risposta ad interpello, non possono poi più essere messe in discussione da parte degli organismi tributari di controllo.
Si può quindi concludere che lo strumento dell’ interpello all’Agenzia delle Entrate, pur entro i limiti stringenti che lo caratterizzano, può risultare estremamente utile in relazione a due diversi piani: da una parte chiarire perplessità sulla materia, dall’altra tutelare il richiedente da eventuali da possibili atti concernenti la restituzione di detrazioni fiscali derivanti da interventi in edilizia non conformi.
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