ANFIT risponde ai più comuni dubbi sui bonifici per detrazione! Nel 2° articolo affrontiamo il caso di beneficiario diverso dall’intestatario del bonifico.
Proseguiamo la serie di articoli dedicati alle problematiche legate alla compilazione dei bonifici parlanti per detrazione fiscale iniziata una ventina di giorni fa (clicca qui). In questo contenuto, il secondo della collana, affronteremo la seguente casistica: l’intestatario del bonifico non è coincidente con l’intestatario della fattura.
Partiamo dal presupposto che nell’ambito di un pagamento collegato a un incentivo fiscale, sono fondamentalmente tre le figure coinvolte: l’intestatario dell’incentivo, l’intestatario della fattura e l’intestatario del bonifico.
L’intestatario dell’incentivo deve essere una figura che possiede i requisiti previsti dalla legislazione per poter accedere all’incentivo stesso. Nel caso in questione l’intestatario dell’agevolazione deve possedere un diritto reale sull’immobile, che può andare dal possesso, all’affitto, all’usufrutto, al comodato, etc. Inoltre, in tale ambito rientrano anche i familiari conviventi di chi è in possesso di tale diritto reale.
L’intestatario della fattura deve sempre essere coincidente con l’intestatario dell’incentivo e quindi è caratterizzato dai medesimi paletti elencati al punto precedente.
L’intestatario del bonifico, invece, può essere sia coincidente, sia non coincidente con il nominativo dell’intestatario dell’agevolazione e della fattura. Scendendo più nello specifico, in relazione al bonifico, è richiesto l’inserimento dei dati relativi a un ordinante e a un beneficiario. Il primo indica il titolare del conto corrente, mentre il secondo deve indicare l’intestatario della pratica. È previsto che l’ordinante del bonifico non sia coincidente con l’intestatario della pratica, come ribadito anche nella recente Circolare 17/2023 dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui per scaricarla), mentre in corrispondenza del beneficiario devono necessariamente essere indicati i dati dell’intestatario della pratica di incentivo e della relativa fattura.
Si precisa, inoltre, che il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione, come indicato nella Circolare 17/2025 dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui per scaricarla).
Analizzata nel dettaglio questa situazione, rimandiamo alla prossima pubblicazione dedicata alle perplessità legate ai bonifici parlati per detrazione, che verterà sulla casistica in cui l’intestatario del bonifico non sia coincidente con quello della pratica ENEA collegata all’intervento.